GdP di Torino sent. n. 3133/2015: ausiliari solo per le strisce blu

I Comuni italiani sono ormai notoriamente invasi da ausiliari del traffico e spesso neanche si fa in tempo ad andare ad acquistare il ticket per il pagamento della sosta, prima che ne spunti uno pronto a redigere solertemente il preavviso di accertamento da lasciare sul parabrezza. Una vera manna dal cielo per i comuni in dissesto finanziario!
A volte, tuttavia, questi signori trascurano di ricordare quali siano i limiti delle loro competenze e si avventurano a comminare sanzioni che esorbitano dai loro poteri di accertamento.
Sul punto è tornata la recente sentenza del Giudice di Pace di Torino (GdP di Torino sent. n. 3133/2015).
La sentenza in esame precisa, infatti, che che i poteri accertativi di questi operatori si limitano alle sole auto in sosta e non a quelle in circolazione. Anche nell’ambito della sosta vietata, inoltre – ribadisce il Giudice di Pace di Torino – l’intervento degli ausiliari è legittimo solo quando l’accertamento riguardi l’omesso pagamento della sosta o l’intralcio all’ingresso o all’uscita dello stallo delimitato dalle strisce blu (il classico caso delle auto in doppia fila, per intenderci).Viceversa, gli ausiliari non sono, quindi, competenti a rilevare altre ipotesi di sosta vietata, quali ad esempio quella sulle strisce pedonali, come avvenuto nel caso sottomesso alla decisione del Giudice di Pace di Torino, che, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dall’automobilista e annullato il verbale in questione.

La sentenza n. 3133/2015 del Giudice di Pace di Torino non fa altro, in effetti, che riaffermare un principio, ormai consolidato, che trova il suo più autorevole precedente nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7336/2005, successivamente ribadito con le sentenze nn. 551/2009 e 5621/09.

Malgrado i numerosi interventi giurisprudenziali, sono ancora frequentissimi i casi in cui gli ausiliari eseguono accertamenti esorbitando dalla proprie competenze. Proprio per questo, è sempre opportuno esaminare attentamente il verbale e verificare la qualifica dell’agente accertatore.

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