L’ingiunzione del Comune è nulla se emessa da avvocato esterno

Il Tribunale di Pistoia (con sentenza del 31 ottobre 2014) affronta un argomento di particolare rilievo sia per la sua peculiarità, sia per la prassi sempre più in voga tra i comuni di “subappaltare” la riscossione diretta dei tributi derivanti da violazioni al Codice della Strada a carico dei contribuenti.
Nel caso di specie l’ente impositore, nella persona del suo rappresentante legale – il sindaco – , conferisce, con apposita procura alle liti, ad un avvocato esterno all’organigramma comunale il potere di emettere una ingiunzione fiscale quale atto prodromico alla riscossione coattiva di una sanzione amministrativa. {jcomments on}
Il giudice designato, censurando il comportamento della pubblica amministrazione, determina la nullità dell’ingiunzione medesima. Sul punto si argomenta in modo chiaro che trattandosi di atto squisitamente amministrativo può essere emesso, e sottoscritto, esclusivamente da quei dirigenti amministrativi (inseriti nell’organico dell’ente) muniti di tale potestà gestoria.

E pertanto il conferimento ad avvocati esterni può, semmai, essere effettuato dal Sindaco esclusivamente per tutta l’attività di assistenza in sede giurisdizionale di cui dovesse necessitare l’ente impositore in caso di contestazioni degli addebiti da parte dei destinatari delle sanzioni irrogate.

Appare interessante evidenziare come il Tribunale faccia una specifica distinzione tra due “momenti” della riscossione coattiva:

    • Il momento di formazione dell’ingiunzione di pagamento;
    • Il momento di conferma o contestazione dell’ingiunzione di pagamento;

La prima fase viene dunque connotata come strettamente amministrativa e come tale deputata esclusivamente a soggetti gerenti il potere amministrativo, quindi dirigenti d’area.

La seconda fase, che si estrinseca nella tutela giurisdizionale dell’ingiunzione fiscale emessa, che al contrario può essere espletata anche da soggetti esterni all’organico amministrativo e più precisamente Avvocati esterni.

Quel che, pertanto, pare esser stato ritenuto determinante nella valutazione compiuta dalla sentenza in rassegna è appunto la natura dell’ingiunzione, quale vero e proprio atto collocato pertanto nella dimensione dell’area prettamente amministrativa, quale sua sede congeniale e del tutto naturale, mentre il fatto che poi esso vada pure ad “adempiere” alle funzioni di titolo esecutivo oltre che di precetto e ad “assumere” anche le caratteristiche di quest’ultimo, attiene alla dinamica dello svolgimento delle sue funzioni e giammai consente di ritenerlo scindibile nell’uno o nell’altro o da alcuno di essi distinto (Cass., Sez.I, 08.08.1997, n.7384, in Giust.civ,.Mass, 1997, 1377).

L’excursus normativo compiuto mette pertanto bene in luce il genus dell’ingiunzione di pagamento evitando cosi fuorvianti interpretazioni.

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