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Multa 126 bis annullata: se non sai di aver preso una multa, non puoi nemmeno sapere di dover comunicare chi era alla guida. È il principio che il Giudice di Pace di Grosseto ha applicato in una recente sentenza ottenuta da un nostro assistito, annullando l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto per l’omessa comunicazione dei dati del conducente prevista dall’art. 126 bis del Codice della Strada.
Il verbale originario, elevato dalla Polizia Municipale di Orbetello, era stato notificato per compiuta giacenza: il postino non aveva trovato nessuno, la raccomandata era rimasta all’ufficio postale e poi era tornata al mittente. Il nostro assistito non ne aveva mai avuto conoscenza effettiva. Vediamo come è andata e cosa significa per chi si trova nella stessa situazione.

La vicenda: dalla raccomandata mai ritirata alla multa per omessa comunicazione dei dati
Tutto parte da un verbale della Polizia Municipale di Orbetello per una violazione del Codice della Strada che comporta la decurtazione dei punti dalla patente. Il Comune spedisce il verbale con raccomandata a fine luglio 2024.
Pochi giorni dopo il postino non trova nessuno in casa. Lascia l’avviso di giacenza, e alla raccomandata segue la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) immessa in cassetta. Il plico non viene ritirato nei 10 giorni e torna al mittente. Per la legge la notifica si perfeziona comunque: è la cosiddetta compiuta giacenza.
Il proprietario del veicolo, però, di quel verbale non sa nulla. Non sa quindi di dover comunicare entro 60 giorni chi era alla guida, come impone l’art. 126 bis CdS. Così arriva una seconda multa, questa volta per omessa comunicazione dei dati del conducente, che costa in genere ben più della prima.
Il ricorso al Prefetto respinto e l’ordinanza-ingiunzione
Il nostro assistito contesta la seconda multa con ricorso al Prefetto (art. 203 CdS). Il Prefetto di Grosseto lo respinge ed emette un’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Il passo successivo è l’opposizione davanti al Giudice di Pace di Grosseto (art. 205 CdS e art. 22 della legge 689/1981), proposta come proprietario obbligato in solido (art. 196 CdS).
Nel ricorso abbiamo eccepito, in sostanza, la mancata conoscenza del verbale presupposto. Il Comune di Orbetello si è costituito chiedendo il rigetto, e ha depositato la documentazione della notifica: proprio quella che ha finito per dare ragione al nostro assistito.
La sentenza: multa 126 bis annullata per buona fede
Il Giudice di Pace di Grosseto ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Il ragionamento parte dai documenti depositati dallo stesso Comune: avviso di ricevimento, deposito del plico per temporanea assenza, CAD e restituzione dell’atto non ritirato al mittente.
Secondo il giudice, quei documenti rendono verosimile che il ricorrente non abbia mai avuto conoscenza effettiva del verbale presupposto. Se il verbale è tornato indietro, la buona fede del proprietario è scontata: non poteva sapere di dover comunicare i dati del conducente. Sullo stesso principio abbiamo già commentato un’altra decisione: senza la prova dell’effettiva conoscenza del verbale, la sanzione è nulla.
Da qui la conclusione: nel caso concreto manca la coscienza e volontarietà della condotta, che sono il presupposto di ogni sanzione amministrativa. Chi non sa di avere un obbligo non può essere punito per non averlo rispettato.
Rimessione in termini per la comunicazione dei dati
La sentenza non si limita ad annullare la multa. Il giudice ha anche rimesso in termini il ricorrente: entro 60 giorni dalla decisione potrà fare la dichiarazione prevista dall’art. 126 bis CdS, se non l’ha già fatta.
È un passaggio importante. L’obbligo di indicare chi guidava resta, ma riparte da quando il proprietario ne ha avuto davvero notizia. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Qui puoi leggere il testo integrale della sentenza, con i dati personali e i riferimenti identificativi oscurati.
Cosa insegna questa sentenza a chi riceve una multa 126 bis
La notifica per compiuta giacenza è valida, ma non dimostra che tu abbia davvero letto il verbale. Se ti arriva una multa per omessa comunicazione dei dati del conducente relativa a un verbale mai visto, vale la pena verificarla:
- chiedi copia del verbale originario e della prova di notifica (avviso di ricevimento, CAD, busta restituita);
- controlla se la raccomandata è stata ritirata;
- valuta il ricorso al Prefetto o direttamente al Giudice di Pace, rispettando i termini;
Per ottenere una multa 126 bis annullata, però, ogni caso va valutato sui documenti: la buona fede si prova con le carte della notifica, non con una semplice dichiarazione.
Domande frequenti
Cos’è la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente?
È la sanzione prevista dall’art. 126 bis CdS per il proprietario che, ricevuto un verbale con decurtazione di punti, non comunica entro 60 giorni chi era alla guida. Si somma alla multa originaria. Qui trovi come funziona l’obbligo di comunicare i dati del conducente.
Cosa significa notifica per compiuta giacenza?
Se il postino non trova nessuno, la raccomandata resta in deposito all’ufficio postale. Trascorsi 10 giorni senza ritiro, la notifica si considera eseguita anche se il destinatario non ha mai letto l’atto.
Posso contestare la multa 126 bis se non ho mai ricevuto il verbale?
Sì, se dai documenti emerge che non ne hai avuto conoscenza effettiva. In questo caso il Giudice di Pace di Grosseto ha riconosciuto la buona fede del proprietario e annullato l’ordinanza-ingiunzione.
Una multa 126 bis annullata cancella anche il verbale originario?
No. In questo caso il giudice ha annullato l’ordinanza-ingiunzione per l’omessa comunicazione dei dati. Il verbale originario è un atto distinto e segue la sua strada.
Dopo l’annullamento devo comunque comunicare chi guidava?
Sì. Il giudice ha rimesso in termini il ricorrente, concedendogli 60 giorni per fare la comunicazione. L’obbligo resta, ma decorre da quando lo si conosce. Vedi anche cosa succede con la comunicazione dei dati effettuata in ritardo.
Quanto tempo ho per fare ricorso contro un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto?
L’opposizione al Giudice di Pace va proposta entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
Hai ricevuto una multa per omessa comunicazione dei dati?
Se ti è arrivata una multa 126 bis per un verbale che non hai mai visto, o un’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, invia la tua multa per una valutazione gratuita. I nostri esperti esaminano i documenti della notifica e ti dicono se ci sono margini per il ricorso. Puoi anche prenotare una consulenza telefonica o in videochiamata.
Per approfondire tutti i casi in cui si può contestare, leggi la nostra guida sulla multa per mancata comunicazione dei dati del conducente.
