Mancata comunicazione dei dati delconducente: senza la prova dell’effettivaconoscenza del verbale, la sanzione è nulla

La sentenza n. 3510/2025 del Giudice di Pace di Lecce annulla l’ordinanza prefettizia e il verbale ex art. 126 bis C.d.S.: la notifica per compiuta giacenza del verbale presupposto non basta a integrare l’elemento soggettivo dell’illecito omissivo richiesto dall’art. 3 della Legge 689/1981.

Il caso

Con la sentenza n. 3510/2025 (R.G. n. 14060/2024, cronologico n. 17611/2025), depositata il 12 giugno 2025, il Giudice di Pace di Lecce ha accolto l’opposizione proposta da un automobilista avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Lecce aveva rigettato il ricorso contro un verbale del Comune di Galatina per la violazione dell’art. 126 bis del Codice della Strada. L’opponente, assistito e difeso dall’Avv. Libera Micaela Francioso, aveva impugnato l’ordinanza prefettizia n. 00103467, relativa al verbale n. B005113
elevato per la mancata comunicazione dei dati del conducente.

L’art. 126 bis C.d.S. impone al proprietario del veicolo, una volta ricevuta la contestazione di un’infrazione che comporta la decurtazione dei punti, di comunicare entro sessanta giorni i dati personali e della patente del soggetto che era effettivamente alla guida al momento del fatto. Chi non ottempera a questo obbligo va incontro a un’autonoma e ulteriore sanzione amministrativa. Tutto il meccanismo, però, presuppone che l’interessato sia stato realmente messo nelle condizioni di sapere che quell’invito gli era stato rivolto.

La questione: notifica formalmente valida ma conoscenza solo presunta

Nel giudizio l’Amministrazione aveva documentato che il verbale presupposto era stato notificato per compiuta giacenza: il destinatario era temporaneamente assente, l’agente postale aveva eseguito tutte le formalità
di rito – deposito del plico presso l’ufficio e contestuale invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo raccomandata – e, decorsi i termini, la notifica si era perfezionata.

La difesa dell’opponente ha rovesciato la prospettiva: una cosa è la regolarità formale del procedimento notificatorio, altra cosa è la prova che il destinatario abbia avuto effettiva contezza del contenuto dell’atto. L’opponente, in particolare, ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale prodromico e di essere venuto a conoscenza dell’obbligo di indicare il conducente soltanto al momento della successiva contestazione ex art. 126 bis. In altre parole: la compiuta giacenza del verbale presupposto fa scattare
una presunzione legale di conoscenza, ma non dimostra che l’invito a comunicare i dati sia stato concretamente conosciuto e, dunque, consapevolmente disatteso.

La decisione

Il Giudice di Pace ha condiviso l’impostazione difensiva. Dalla circostanza che il verbale presupposto risultava notificato per compiuta giacenza – e quindi dalla mancata effettiva conoscenza del suo “contenuto” – discende, secondo la sentenza, che l’opponente non è mai venuto tempestivamente a conoscenza dell’invito a indicare i dati del conducente. Ne consegue che dal primo verbale non può derivare il successivo accertamento, perché manca la prova che il ricorrente abbia avuto effettiva contezza del tipo di violazione contestata e, soprattutto, dell’invito rimasto inevaso e della sanzione collegata.
Il passaggio centrale della motivazione è l’aggancio all’art. 3 della Legge n. 689/1981, secondo cui nelle violazioni punite con sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Trattandosi di un illecito omissivo – il non aver comunicato i dati – non può essere trascurato l’elemento soggettivo: se il destinatario ignora incolpevolmente l’esistenza stessa dell’obbligo, non gli si può imputare una condotta cosciente e volontaria.

Nel caso di specie, osserva il giudice, deve ragionevolmente ravvisarsi l’assenza di coscienza e volontarietà della condotta addebitata, con la conseguenza che il verbale va annullato per insussistenza dell’elemento soggettivo. Da qui l’accoglimento dell’opposizione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la compensazione delle spese di giudizio, giustificata proprio dalla natura del motivo posto a fondamento della decisione.

Perché la pronuncia ha rilievo di interesse pubblico

La decisione tocca una dinamica che riguarda potenzialmente ogni automobilista: il cosiddetto “verbale a catena”. Da una prima infrazione che comporta decurtazione di punti può generarsi, in caso di mancata indicazione del conducente, una seconda e più onerosa sanzione ex art. 126 bis. Se la prima notifica – quella del verbale presupposto – si è perfezionata solo per compiuta giacenza (ipotesi tutt’altro che rara, perché basta un’assenza temporanea da casa), il cittadino rischia di trovarsi sanzionato per non aver risposto a un invito che, di fatto, non ha mai letto.
La sentenza ribadisce un principio di garanzia di portata generale: la validità formale della notifica non equivale automaticamente alla rimproverabilità della condotta omissiva. Nelle sanzioni amministrative l’elemento soggettivo non è un orpello, ma un presupposto necessario della responsabilità; e quando l’obbligo deriva da un atto conosciuto solo in via presuntiva, l’Amministrazione non può limitarsi a invocare la regolarità del procedimento notificatorio per pretendere l’adempimento e punirne la mancanza. Sul piano pratico, la pronuncia offre ai difensori un’indicazione operativa chiara: nelle opposizioni avverso i verbali ex art. 126 bis fondati su un atto presupposto notificato per compiuta giacenza, è decisivo spostare il fuoco dalla regolarità della notifica alla effettiva conoscibilità dell’invito e all’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito omissivo.

La sentenza n. 3510/2025 del Giudice di Pace di Lecce si inserisce in un orientamento attento a non far degradare la sanzione amministrativa in una responsabilità puramente oggettiva. La linea difensiva sviluppata dall’Avv. Libera Micaela Francioso – incentrata sulla distinzione tra perfezionamento formale della notifica del verbale presupposto e prova della conoscenza effettiva dell’atto, e sulla conseguente carenza dell’elemento soggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge 689/1981 – ha condotto all’annullamento integrale dell’ordinanza prefettizia e del verbale, confermando che, in materia di mancata comunicazione dei dati del conducente, non si può sanzionare chi non era nelle condizioni di sapere.

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