Ztl e pass scaduto: si paga solo una multa

In molte città italiane l’accesso alle arterie centrali è consentito solo a condizione che sia preventivamente pagato un pass, che, sottoforma di abbonamento, consente l’attraversamento per un determinato periodo di tempo. Chi attraversa la ztl senza pass viene individuato dalle telecamere e successivamente multato. Stessa sorte tocca a chi accede col pass scaduto. Con la sentenza n. 1330 del 14 ottobre 2014, il Tribunale di Reggio Emilio si è interessato proprio di un caso del genere: l’automobilista, ignaro che il suo permesso fosse scaduto, aveva infatti continuato ad attraversare la zona vietata per un lungo periodo di tempo, prima che con la notifica del primo verbale avesse consapevolezza della violazione.
Poco dopo il primo verbale, tuttavia, in rapida successione gliene sono stati notificati numerosi altri per ciascuna delle volte che era passato sotto l’occhio degli impianti di rilevazione.Considerando che ogni multa per accesso in ztl comporta una sanzione pari a circa 90 euro, è facile comprendere che casi del genere possono facilmente trasformare una piccola dimenticanza (nel rinnovare il permesso) in una vera tragedia, perché il trasgressore non avrà modo di avvedersi immediatamente della sua violazione, ma potrà averne contezza solo in occasione della notifica del primo verbale, quando nel frattempo avrà reiterato la propria condotta per altre decine di volte.

La storia è fortunatamente di quelle a lieto fine e rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, poiché sia innanzi al Giudice di Pace che successivamente, in occasione dell’appello presentato dal Comune, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia è stata accolta la tesi del ricorrente: si è, infatti, ritenuto che la colpa dell’automobilista era relativa solo ed esclusivamente alla circostanza di aver dimenticato di rinnovare il permesso, evidenziando l’oggettiva “difficoltà di ricordarsi della scadenza di un permesso”. L’automobilista è stato, quindi, condannato a pagare solo uno (il primo) dei numerosi verbali ricevuti, considerata l’unicità della sua dimenticanza e l’assenza di ogni elemento soggettivo per quanto avrebbe viceversa riguardato le successive violazioni.

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