L’autovelox di Villapiana e gli altri sequestrati sulla SS 106

autovelox villapiana

Gli autovelox sulla SS106 sono stati la causa di centinaia di contravvenzioni, oggetto di moltissimi ricorsi, quasi sempre accolti. Infatti, i dispositivi utilizzati presentano ampi profili di illegittimità ed hanno impedito a cittadini e turisti in visita in Calabria di godersi con tranquillità i propri viaggi in macchina, causando una corposa quantità di multe non legittime ed ingiustificate. Finalmente, dopo tanti anni di lavoro, anche da parte dei nostri legali, si è arrivati al sequestro dei dispositivi sospetti. In sostanza, il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza è quello di truffa e viene contestato nei confronti del legale rappresentante della società appaltatrice. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dove si trovano gli autovelox sulla SS 106 e quali modelli vengono utilizzati:

La questione del sequestro riguarda gli autovelox disposti sulla SS 106, in Calabria. I dispositivi coinvolti, al momento, sono quelli tra Sibari e Rocca Imperiale in direzione nord e direzione Sud verso Corigliano-Rossano, quelli della Provincia di Cosenza al confine tra la frazione di Lattughelle e Cantinella di Corigliano-Rossano, quelli di Roseto e di Villapiana.

I modelli degli autovelox utilizzati sono il Celeritas Evo 1506, lo Speed Scout ed il  T – Exspeed V 2. In merito ai primi due, vi rimandiamo ai nostri articoli sul Celeritas e sullo Speed Scout, dove sono stati ampiamente descritti il loro funzionamento ed i loro elementi di criticità, che consentono la possibilità di presentare un ricorso avverso le multe dagli stessi causate.

Per quanto riguarda il T-EXSPEED V. 2.0, possiamo riportare le funzioni elencate dal sito della stessa casa produttrice, la Kria S.r.l.:  

  • Rilevazione della velocità istantanea e media su 3 corsie
  • Rilevazione della velocità media su 3 corsie
  • Rilevazione dei veicoli in transito simultaneo, paralleli o accodati
  • Rilevazione infrazione al semaforo rosso, infrazioni legate alla traiettoria (al comportamento di guida), quali svolta non consentita, distanza ravvicinata, senso contrario, divieto di sorpasso, etc. Lettura targhe italiane ed estere, lettura codici KEMLER
  • Confronto con liste nere di veicoli sospetti ed invio allarme in centrale
  • Classificazione 3D dei veicoli
  • Auto-diagnostica di verifica taratura e calibrazione dello strumento di misura di velocità
  • Trasmissioni eventi direttamente all’Unità Centrale o memorizzazione locale con scarico periodico
  • Autenticazione dei dati tramite crittografia e watermark
  • Lettura continua della targa ripetuta a video-rate
  • Misura di velocità del veicolo e classificazione 3D ripetute a video-rate
  • Salvataggio e compressione di filmato e di immagini Rilevazione dei transiti fino a 300 Km/h
  • Rilevazione in qualsiasi condizione atmosferica, notte e giorno senza flash visibile
  • Rilevazione di veicoli in transito simultaneo, paralleli o accodati
  • Misura della distanza fra due veicoli successivi.

È da rilevare, inoltre, che il T- EXSPEED v.2.0 è l’unico dispositivo di rilevamento di violazioni in grado di misurare la velocità dei veicoli utilizzando esclusivamente la Computer Vision.

La vicenda del sequestro ed il nostro contributo:

Come anticipato, i dispositivi di cui sono stati precisati la posizione ed i modelli, sono stati recentemente sottoposti a sequestro dalla Polizia giudiziaria della stradale di Cosenza. È una notizia di grande importanza e siamo fieri di aver dato un grande supporto a questa azioni di giustizia, grazie ai nostri numerosi ricorsi.  Sul punto, vi rimandiamo ad un nostro articolo di anni fa, dove già si erano evidenziate delle criticità riguardanti tali strumenti.

In particolare, la Polizia stradale ha provveduto a sequestrare diversi tipi di sistemi tra cui lo Scout Speed ed i misuratori di velocità denominati T-Exspeed V.2.0.

Il motivo per cui si è resa necessaria questa azione è l’ipotesi di reato di truffa, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, contestato nei confronti del legale rappresentante della società appaltatrice.

La questione ha insospettito la Procura soprattutto grazie ai numerosi ricorsi, quasi sempre accolti, presentati dai diversi legali. Per questo motivo, riteniamo così importante il nostro lavoro, essendo stati tra i protagonisti che hanno reso evidente, attraverso i loro atti di opposizione, un malfunzionamento dei dispositivi in questione.

Si legge, infatti, sulla cronaca locale (portale quicosenza.it) che: “È emerso che nel primo semestredel 2023, nel tratto di Statale 106 lungo tutta la costa jonica regionale, ben 953 cittadini (100%), hanno presentato un ricorso presso il Giudice di Pace di Oriolo, Trebisacce, Corigliano, Rossano, Cariati, Cirò, Crotone, Petilia Policastro, Catanzaro, Locri e Reggio Calabria. I ricorsi presentati dai cittadini accolti dal Giudice di Pace sono stati ben 741 (77,8%), mentre quelli rigettati sono stati 202(22,2%). In sostanza su 10 cittadini che hanno presentato ricorso a circa 8 è stata annullata la sanzione mentre solo 2 hanno dovuto pagarla.”

Sono stati, dunque, proprio questi numeri così evidenti ad insospettire le autorità e consentire che giustizia sia fatta.

Motivi che legittimano il ricorso:

Dalla questione appena riportata, emerge chiaramente l’importanza di opporsi ad un multa quando si sospetta che questa non sia legittima. In merito ai motivi per cui si può proporre ricorso avverso le contravvenzioni, scaturite dalle rilevazioni dei dispositivi come quelli presenti sulla SS 106, è bene sottolineare che il loro funzionamento è molto più simile ad un tutor che ad un autovelox. Ricordiamo, infatti, che mentre questi ultimi sono in grado di rilevare solo la velocità istantanea, i primi rilevano quella media. Ne consegue che, a questo tipo di strumenti, deve essere applicata la normativa che viene applicata ai tutor.

Vediamo insieme, quindi, quali sono i 3 motivi più validi per proporre ricorso, con un’alta probabilità che l’opposizione venga accolta e la sanzione annullata:

  1. Limite di tolleranza: per tutti i dispositivi che rilevano la velocità media, non dovrebbe applicarsi il limite di tolleranza del 5% come per gli autovelox che rilevano la velocità istantanea, ma il criterio progressivo previsto dall’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in base al quale “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”.
  2. Segnaletica: in rispetto del principio del legittimo affidamento e della normativa sulla segnaletica, che dispone che gli avvisi sulla presenza di questi strumenti siano chiari e ben visibili, dovrebbe essere specificato anche se il dispositivo di rilevamento ha postazione fissa o mobile e se è in grado di rilevare la velocità media.
  3. Controlli: infine, ricordate che i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura.
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