Dopo quanti giorni si può fare ricorso

In origine sia il ricorso al Prefetto che quello al Giudice di Pace potevano  essere proposti entro il medesimo termine di 60 giorni dalla notifica del verbale.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011 è stato invece ridotto a trenta giorni il termine entro cui è possibile proporre ricorso innanzi al Giudice di Pace. Per il ricorso al Prefetto resta invece. invariato il termine di 60 giorni.

Il computo dei giorni comporta l’osservazione di alcune semplici regole:

 

    • Nel computo si deve escludere il giorno iniziale (dies a quo) ed includere il giorno finale (dies ad quem);
    • Se il giorno della scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo;
    • I giorni festivi intermedi (cioè quelli che precedono la scadenza del termine) si computano al pari degli altri non festivi;
    • Si considerano giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° ed il 6 di gennaio, il 25 di aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° di maggio, il 2 di giugno, il 15 di agosto, il 1° di novembre, l’8, il 25 e il 26 di dicembre;
    • Esclusivamente nel caso in cui si faccia ricorso innanzi al Giudice di Pace, è da considerare il periodo di sospensione feriale dal primo al trentuno di agosto, durante il quale è sospesa la decorrenza dei termini;
    • Nel caso in cui il verbale sia notificato per posta ed il destinatario non sia rinvenuto presso il luogo di residenza, ai sensi dell’art. 8 L. 890/1982, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (quella con cui si avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
    • Nel caso in cui il ricorso venga presentato mediante spedizione per posta raccomandata, è sufficiente che entro l’ultimo giorno il plico venga spedito da parte del ricorrente, a nulla rilevando che la ricezione potrà eventualmente pervenire oltre la scadenza.
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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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