Il ricorso contro le multe per divieto di sosta

Da nord a sud, trovare un parcheggio nei centri urbani (piccoli, medi grandi che siano) è un’operazione impossibile. Per i Comuni, invece, le multe per divieto di sosta rappresentano una delle più rilevanti voci a bilancio. Le sanzioni ammontano generalmente a poche decine di euro e per questo, anche quando sono illegittime, per il cittadino a volte la strada più semplice è pagare. In questa breve guida, ti spieghiamo invece che la via più semplice è contestare…e risparmiare!

Se hai ricevuto un verbale per divieto di sosta inviacene copia ad info@ricorsi.net per una valutazione gratuita e non vincolante.

Prima di esaminare le eccezioni che si potranno sollevare per contestare una multa per divieto di sosta è necessario soffermarsi brevemente sui riferimenti normativi su cui si dovrà basare il ricorso.

Riferimenti normativi

Gli enti proprietari delle strade hanno il compito di stabilire le aree in cui il parcheggio sia vietato o limitato.

La sosta può essere vietata anche solo temporaneamente (per esigenze di carattere tecnico o di pulizia). In tali casi è necessario che il divieto sia reso pubblico con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, individuare aree di parcheggio sulle quali la sosta sia subordinata al preventivo pagamento di una somma, con il conseguente obbligo per l’automobilista di esporre ben in vista il biglietto attestante l’avvenuto pagamento.

Il Codice della Strada (art. 7, comma VIII) prevede espressamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, n. 7) che per carreggiata debba intendersi la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine“.

Infine, è opportuno richiamare l’art. 7, comma VIII, del Codice della Strada, secondo cui, sia quando il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio o affidi il servizio a terzi o installi dispositivi per il controllo automatico della durata della sosta, in ogni caso, è sempre necessario che nelle immediate vicinanze, sia riservata una adeguata area destinata a parcheggio libero, non soggetto a pagamento (fatta eccezione per le area pedonali, per le zone a traffico limitato per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta).

Questa breve rassegna normativa ci aiuta ad individuare tutti i motivi per cui è solitamente opponibile una multa per divieto di sosta.

Come contestare la multa

In primo luogo esaminiamo il caso di multe emesse per sosta in aree a pagamento quando l’agente preposto non abbia constatato la presenza della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del parcheggio. Si tratta di casi molto frequenti, magari dovuti a fretta o disattenzione da parte dell’ausiliario del traffico, o all’idea dell’automobilista di posizionare il ticket attestante il pagamento in posizioni insolite e fantasiose (anziché sul cruscotto come solitamente si usa). A condizione di aver effettivamente pagato il parcheggio, l’errore (dell’ausiliario o dell’automobilista) non è irreparabile. Sarà sufficiente, in questi casi, sollevare la relative eccezione nel ricorso. allegando quale prova documentale la ricevuta stessa.
La giurisprudenza si è già occupata del caso ed il Giudice si è espresso positivamente accogliendo il ricorso e annullando la sanzione. Vedi, ad esempio, la sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 22 gennaio 2007. Unica condizione necessaria è aver conservato il biglietto del parcheggio, cosa molto rara quando sul parabrezza non sia stato apposto il preavviso di verbale e quindi la multa sia stata notificata, a mezzo posta, dopo mesi dalla data dell’infrazione. Quindi, nel caso non abbiate più il ticket o la ricevuta, passate a leggere il paragrafo successivo.

La multa sulle strisce blu

Altra ipotesi frequente è quella di multa per mancato pagamento del parcheggio. In questi casi i motivi di nullità della multa che possono essere invocati sono principalmente due.

La prima eccezione riguarda il fatto che l’area di parcheggio a pagamento sia stata posta lungo la carreggiata, con restringimento della medesima, contrariamente a quanto previsto dal già citato art. 7, comma VIII del Codice della Strada. In questi casi sarà utile citare nel ricorso anche la definizione di carreggiata contenuta nell’art. 3, comma I, n. 7, al fine di non consentire diverse interpretazioni. Le aree a pagamento, quelle delimitate dalle famose strisce blu, sono, infatti, (quasi) sempre poste lungo le carreggiate, con buona pace del Codice della Strada e dei cittadini che pagano le multe. Forse vi sembrerà poco credibile, ma è così: tutte le volte che pagate il parcheggio in un’area delimitata da strisce blu poste lungo la carreggiata, pagate un obolo che non vi sarebbe dovuto, poiché il Codice della Strada prevede che le strisce blu non possano essere collocate in quella posizione. Non è un’idea solo nostra. Il Giudice di Pace di Roma ha, infatti annullato una multa per il medesimo motivo (vedi sentenza) e siamo sicuri che non sia l’unica sentenza del genere. In questi casi può essere utile allegare al ricorso una foto in cui sia ritratto il luogo dell’infrazione contestata, affinché il Giudice possa effettivamente rilevare la circostanza addotta.

Questo, come dicevamo non è l’unico motivo che può essere invocato. Ce n’è un altro che ha ricevuto anche discreto clamore di cronaca recentemente. Ci riferiamo a quanto previsto dall’art. 7, comma VIII, citato qualche riga più su, il quale prevede che nelle immediate vicinanze di aree a pagamento, ve ne debbano essere altre a parcheggio libero e gratuito. Inutile dire che anche questa previsione è puntualmente disattesa dalle amministrazioni, che tinteggiano di blu interi quartieri centrali rendendo un miraggio la possibilità di sostare la propria auto senza dover spendere un capitale. Dimostrare il contrario sarà n questo caso onere dell’amministrazione opposta, che, vantando comunque una pretesa in giudizio (il pagamento della sanzione) riveste sempre il ruolo di attrice in senso sostanziale. A tale proposito può agevolmente citarsi la recente ed autorevole Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 116/2007 del 9.01.2007.

Traendo, infine, spunto dal principio appena esaminato (secondo cui l’onere della prova grava non sul ricorrente, ma sull’amministrazione opposta) sarà bene contestare in ricorso la mancanza di segnaletica che preavverta del divieto o la mancata apposizione, sul retro del segnale, della relativa delibera che ne ha disposto l’apposizione.
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