Decreto omologazione Velomatic mod 103B n.2961 del 27.11.1989

Decreto Min. LL.PP. n.2961 del 27.11.1989 – Dispositivo misuratore di velocità ELTRAFF SRL – Via Massironi, 20 – Concorezzo (MI)

ISPETTORATO CIRCOLAZI0NE E TRAFFICO

Prot. n. 2961­

VISTO il T.U. delle norme della circolazione stradale, approvato con il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420;

VISTA la domanda in data 15 marzo 1989, presentata dalla Ditta “Eltraff” s.r.l., con sede in ‘via Massironi n. 20 – Concorezzo (MI), intesa ad ottenere l’estensione dell’omologazìone del dispositivo misuratore ci velocità, denominato “Velomatic mod 103A” (D.M. n. 2079 del 23.06.1988) ad altro misuratore di velocità denominato “Velomatic mod. 103B” avente la seguente modifica rispetto al precedente modello:

– riduzione delle dimensioni del rilevatore optoelevtronico da mm 1120X170X80 a mm 590X200X80, comportante, di conseguenza, la riduzione della distanza fra i due traguardi ottici da mm 1024 a mm 512

VISTO il voto n. 376 del 26.7.1989, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha espresso parere che la richiesta estensione di omologazione sia meritevole di approvazione, con la precisazione che venga fissata una tolleranza sulla misurazione della velocità pari al 5% con un minimo di 3 Km/h, come già indicato per il “Velomatic Mod/103A” nell’anzidetto D.M. n. 2079 del 23.06.1988;

CONSIDERATO che l’apparecchiatura funziona regolarmente se viene puntata su di una superficie di luminosità uniforme,,

DECRETA:-

AR’1′. -E’ approvato il misunatore di velocítà denominato ”Velomatic mod 103B” sopraspecificato, prodotto dalla Ditta “Eîtraff` s.r.l. con sede in Via Massironi n.20, Concorezzo (MI), la prescrizione che il medesimo sia accompagnato da manuale di istruzioni nel quale siano evidenziate le condizioni dì posizionamento necessarie per il regolare funzionamento, istruzioni che dovranno essere tassativamente rispettate;

ART.2 -La tolleranza dell’anzidetto apparecchio é fissata nella misura del 5% della velocità, con un minimo di 3 Km/h;

ART.3 -Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero – Ispettorato Circolazione e Traffico – e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante e l’indicazione della tolleranza.

Roma, 27.11.1989

Il Ministro

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