Comunicazione ai sensi dell’art. 126 bis C.d.S.

Quando si propone ricorso contro un verbale la cui sanzione comporti anche la decurtazione dei punti, è fatto obbligo al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente (ovvero del soggetto che materialmente commesso l’infrazione).

Come ci affanniamo sempre a ripetere, la comunicazione dei dati del conducente va sempre effettuata, anche quando il materiale trasgressore sia lo stesso proprietario e quando il veicolo sia intestato ad una persona giuridica. Spesso nei verbali la questione è affrontata in maniera inutilmente complicata. Cerchiamo quindi di fare chiarezza, partendo da principio.

I verbali sono generalmente accompagnati da due moduli:

    • il primo potrà essere compilato dal proprietario del veicolo, il quale fornirà alle forze dell’ordine i dati del conducete (quelli di cui è impossesso);
    • il secondo potrà essere compilato e sottoscritto dallo stesso trasgressore, che direttamente assumerà su di sè la responsabilità dell’infrazione, fornendo le proprie generalità e allegando copia della propria patente di guida.

È bene specificare che nel caso in cui sia stato trasmesso il primo modulo, il comando di polizia (o il diverso organo che ha rilevato l’infrazione) avrà il compito di rinotificare il verbale al soggetto indicato nella comunicazione, ovvero al materiale trasgressore, al fine di porlo a conoscenza della sanzione posta a suo carico o consentirgli eventualmente di effettuare opposizione; viceversa, nel caso in cui, utilizzando il secondo modulo, sia lo stesso trasgressore ad effettuare la comunicazione, non sarà necessario procedere alla rinotifica.

Ma come si dovrà comportare il proprietario del veicolo che intenda effettuare opposizione contro il verbale ritenuto illegittimo? Per questa ipotesi i verbali non riportano alcun modulo, nè alcuna indicazione, così lasciando il cittadino nel dubbio ed esponendolo al rischio di commettere errori che potrebbero avere (per lui) gravi conseguenze economiche.

Quel che spesso si ignora, infatti, è che in pendenza di ricorso non sarà necessario effettuare la comunicazione dei dati del conducente, poichè l’obbligo è tale solo quando l’accertamento diviene definitivo, cioè quando la sanzione è stata pagata o sono state già inutilmente esperite le possibili impugnative. Se pur presentando il riscorso, si effettuasse per prudenza ed eccesso di zelo ugualmente la comunicazione il rischio è che per errore gli agenti di polizia potrebbero trasmetterla direttamente alla motorizzazione civile (per la decurtazione dei punti), senza attendere l’esito dell’opposizione. Ci si potrebbe così ritrovare con il verbale annullato, ma ugualmente con i punti decurtati e con una nuova istanza da dover presentare per ottenerne la reintegra.

Tuttavia, se semplicemente non si effettuasse alcuna comunicazione, ci si esporrebbe al rischio che gli agenti di polizia potrebbero, ugualmente per errore, ignorare che il verbale è oggetto di opposizione, rilevare che in relazione ad esso il proprietario non ha comunicato le generalità del conducente, e così elevare una nuova contravvenzione (a nostro parere comunque illegittima) per l’omessa comunicazione dei dati. In questo caso ci si ritroverebe magari con il verbale annullato, ma con un altro immediatamente successivo da opporre.

Per non incorrere in alcuno dei rischi appena esaminati, la via più prudente è quella di effettuare la comunicazione in cui si rende noto agli agenti di polizia semplicemente che per il verbale in questione è stato già presentato ricorso e che le generalità del conducente saranno trasmesse se e solo per il caso in cui l’opposizione dovesse avere esito negativo.

Tutti questi dubbi interpretativi sono alimentati dalla normativa codicistica che è assolutamente priva di ogni precisazione sul punto. Sull’argomento aveva messo un po’ di chiarezza il Ministero dell’Interno che era intervenuto con una circolare interpretativa, che è assolutamente in linea con il parere da noi fin qui espresso.

Tale interpretazione è stata tuttavia di recente anora una volta ribaltata da Cassazione che con una recente sentenza ha affermato che il conducente, anche in pendenza di ricorso è sempre tenuto ad effettuare la comunicazione dei dati.

Quindi, qualora abbiate presentato ricorso contro un verbale la cui sanzione comporti anche la decurtazione dei punti dalla patente, premuratevi di inviare al comando di polizia che elevato la contravvenzione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora abbiate difficoltà a redigere la comunicazione, in questa pagina abbiamo predisposto i vari modelli da poter utilizzare.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per mancata comunicazione dei dati del conducente.

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Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
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