Radiato dal PRA per il mancato pagamento del bollo

È questa l’ultima novità in tema di tasse automobilistiche: per chi non paga da più di 3 anni il bollo auto è prevista la radiazione dal Pra del proprio veicolo, con obbligo alla re-immatricolazione dello stesso.
La norma non è di ultima creazione. Una disposizione simile era, infatti, già esiste da tempo, ma riguardava solo precisi e ristretti ambiti regionali, in Lombardia e Lazio.
Tuttavia, è solo con la recente attuazione del Decreto Madia che l’automobilista inadempiente rischia di veder cancellato l’inserimento del proprio veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.
In prima battuta va chiarito che il bollo auto, rientrante nelle tasse automobilistiche, al pari di ogni altro tributo, deve essere pagato, onde evitare che il trascorrere del tempo comporti la successiva emissione della cartella esattoriale a carico dell’automobilista inadempiente da parte dell’ente di riscossione competente.A ciò si aggiunge, ora, che per lo stesso automobilista sia applicata la regolamentazione vigente con possibilità di radiazione dal PRA del proprio veicolo di cui non si è pagato il bollo negli ultimi tre anni, ed obbligo ad una nuova immatricolazione (con relativi costi). E’ l’art. 96 del Codice della Strada, come riformulato dalla riforma del 2010, ad aver introdotto tale disposizione della cancellazione come sanzione (ulteriore) del mancato pagamento del bollo. La stessa riforma ha previsto anche la possibilità di impugnare il provvedimento entro 30 giorni dall’emissione.

I motivi di ricorso con cui si impugna il provvedimento di cancellazione possono essere sia l’avvenuto pagamento della tassa, sia l’avvenuta prescrizione dell’obbligo al pagamento. In particolare è importante tenere bene a mente che il termine di prescrizione per il pagamento del bollo, previsto dalla legge, è di 3 anni, motivo per cui la cancellazione sarà illegittima, e quindi impugnabile, se in questo stesso lasso di tempo sia intervenuta la prescrizione della prima delle tre annualità, non essendo intanto stato fatto alcun sollecito di pagamento all’automobilista.

L’importanza dell’impugnazione, in caso di provvedimento di cancellazione illegittimo, si coglie, soprattutto, considerando le conseguenze previste dalla Legge nel caso di circolazione del veicolo a cui sia stato applicato il provvedimento della cancellazione: multa pecuniaria da un minimo di 419,00 euro ad un massimo di 1.682,00 euro, con confisca definitiva del mezzo per il proprietario.
Alla luce di tutto quanto chiarito, oggi ancor più di ieri, non è saggio rischiare e sperare solamente nel trascorrere a noi favorevole del tempo per invocare la prescrizione della tassa; le sanzioni possono essere ben salate per una tale nostra “disattenzione” che non sia supportata da validi motivi a sostegno di un successivo fondato ricorso!

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