Multe seriali in ZTL

È frequente che da un accesso in ztl o corsia riservata consegua la contestazione di una pluralità di infrazioni. Ciò avviene a causa delle contiguità con cui sono collocati i dispositivi elettronici, per cui una medesima trasgressione viene rilevata più volte. Che si tratti di una medesima infrazione oggetto di molteplici rilevazioni è dimostrato dalla circostanza, riscontrabile nei verbali successivamente notificati, che i relativi accertamenti risulteranno essere avvenuti tra loro a breve distanza di tempo e di luogo. Pertanto, sono meritevoli di contestazione tutti i verbali appartenenti alla medesima serie, successivi al primo. La contestazione trae spunto dalle più comuni nozioni di diritto penale, ed in particolare dalla distinzione esistente tra “illeciti istantanei” ed “illeciti di durata” in cui il momento consumativo, rispettivamente si esaurisce istantaneamente o si prolunga per un indefinito spazio temporale. Considerata la fattispecie che stiamo esaminando, l’accesso in divieto è condotta che non si esaurisce istantaneamente, ma si prolunga durante il periodo di transito del veicolo, pur conservando la sua ontologica unicità. Il principio è stato pienamente acquisito dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, in base alla quale:
«le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria».

A tale riguardo va comunque, per completezza, citato anche l’art. 198 del Codice della Strada, il quale espressamente prevede che:
«1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione».

Tale disposizione sembrerebbe negare tutto quanto finora affermato. In materia è intervenuta a far chiarezza la Corte Costituzionale, che ha ribadito la differenza esistente tra pluralità di accertamenti e pluralità di infrazioni, ed ha, quindi, ritenuto che – in fattispecie come quella in esame – l’art.198, comma II, del Codice della Strada, semplicemente non sia la norma da applicare. L’art. 198, comma II, del Codice della Strada, riguarda, infatti, pluralità di infrazioni (cioè atti illeciti tra loro distinti), e non pluralità di accertamenti riferibili ad un medesimo “atto di durata”. Pertanto, considerata la contiguità degli accertamenti – sia nel tempo che nello spazio – non può ritenersi che a tali accertamenti corrispondano altrettante infrazioni e non può quindi ritenersi applicabile l’art.198, comma II, del Codice della Strada. Così, quindi, citando testualmente l’ordinanza, la Corte rispondeva in merito alla sollevata questione di illegittimità dell’art. 198, comma II, del Codice della Strada:
«proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell’applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un’unica condotta, ma anche un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata».

In conclusione, con il conforto della Corte Costituzionale, chiarito che nella fattispecie in esame non trova applicazione l’art. 198, comma II del Codice della Strada, in virtù dalla Legge 689/1981, art. 8-bis, comma IV, può affermarsi con certezza l’assoluta nullità di tutti i verbali successivi al primo, in quanto trattasi di molteplici rilevazioni, tutte riferibili alla medesima ed unica infrazione.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per accesso in ztl.

Condividi
Avv. Alberto Russo
Avv. Alberto Russo
Articoli: 502

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Molto buono

4s

Sulla base di 422 recensioni su