Autovelox mobile Viale Regione Siciliana Palermo: il ricorso

Autovelox mobile Viale Regione Siciliana Palermo: cosa esaminare nel verbale

Se hai ricevuto un verbale elevato dall’autovelox mobile collocato su Viale Regione Siciliana N.O. a Palermo, in questa scheda trovi un’analisi tecnica e giuridica della postazione e dei profili che vengono tipicamente esaminati in sede di ricorso. L’obiettivo non è dirti se vinceresti o perderesti, ma mostrarti con chiarezza cosa, in concreto, viene guardato quando si valuta un verbale di questo tipo — e perché alcuni elementi meritano un approfondimento professionale.

La postazione si trova sulla carreggiata centrale in direzione Trapani, all’altezza del civico 4571. Il controllo è effettuato dalla Sezione Autovelox del Comando di Polizia Municipale di Palermo con un dispositivo Autovelox modello 106 in modalità mobile — cioè su treppiede o autoveicolo, non installato in modo fisso — e opera anche in orario notturno grazie a un illuminatore a infrarossi. Il limite di velocità vigente sul tratto è di 70 km/h. La violazione contestata per la fascia di superamento più grave è quella prevista dall’art. 142 c. 9-bis del Codice della Strada — la norma che si applica quando il limite è superato di oltre 60 km/h — con l’aggiunta della maggiorazione notturna ex art. 195 c. 2-bis CdS per le infrazioni commesse tra le 22:00 e le 07:00.

Viale Regione Siciliana è uno degli assi viari più trafficati della Sicilia: una tangenziale urbana ad alto scorrimento dove il tema della velocità è da anni al centro di un contenzioso giuridico e mediatico. Come vedrai, proprio su questo tratto si è pronunciato un Giudice di Pace palermitano con una sentenza di annullamento che ha riaperto la questione dell’omologazione dei dispositivi usati in città.

Scheda sintetica della postazione

Comune Palermo
Strada / Località Viale Regione Siciliana N.O., carreggiata centrale, direzione Trapani, altezza civico 4571
Tipo di controllo Autovelox mobile (rilevazione puntuale)
Violazione contestata Eccesso di velocità — superamento del limite di oltre 60 km/h
Articolo del Codice della Strada Art. 142 c. 9-bis CdS (con maggiorazione notturna ex art. 195 c. 2-bis CdS)
Ente accertatore Comune di Palermo — Polizia Municipale, Sezione Autovelox
Dispositivo indicato nel verbale Autovelox mobile modello 106 (Sodi Scientifica S.r.l.) — decreti MIT n. 3758/2014 e n. 143/2018
Modalità di accertamento Differita, senza contestazione immediata, ai sensi dell’art. 4 c. 2 L. 168/2002
Limite di velocità vigente nel tratto 70 km/h
Decreto prefettizio del tratto Prot. n. 52633 del 27/03/2025 — Prefettura di Palermo

Cosa risulta dal verbale sulla postazione

Il documento riporta come strumento di accertamento l’Autovelox modello 106, prodotto da Sodi Scientifica S.r.l., identificato dalle matricole del rilevatore velocità (n. 952409) e della CPU (n. 951216). La rilevazione è avvenuta in modalità differita — cioè senza che il conducente venisse fermato nell’immediatezza — sulla base del decreto prefettizio prot. n. 52633 del 27/03/2025, che individua il tratto ai sensi dell’art. 4 c. 2 della L. 168/2002 (la norma che autorizza l’uso di autovelox automatici senza contestazione immediata su strade individuate dalla Prefettura).

Sul verbale figurano due distinti decreti ministeriali come titolo abilitante del dispositivo: il D.M. MIT n. 3758 del 06/08/2014 e il decreto n. 143 del 22/05/2018. Il verbale non chiarisce la natura esatta del secondo atto (variante, aggiornamento, estensione). Sono inoltre indicati un certificato di taratura e una dichiarazione di conformità, entrambi rilasciati nel giugno 2025, nonché la data di censimento del dispositivo nella piattaforma MIT (ottobre 2025) ai sensi dell’art. 5 c. 3-bis D.L. n. 73/2025 — una norma di recente introduzione che ha reso obbligatorio il registro nazionale degli autovelox.

Il verbale dichiara la presenza di segnaletica verticale permanente “Controllo Elettronico della Velocità” sul tratto, verificata all’inizio del servizio. La documentazione fotografica della segnaletica non è allegata al verbale trasmesso al destinatario: gli atti di servizio — inclusa la relazione della pattuglia operante — restano agli atti d’ufficio e sono acquisibili nell’ambito del ricorso.

Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione

Il decreto prefettizio del marzo 2025

Il Decreto Prefettizio prot. n. 52633 del 27/03/2025, firmato dal Prefetto di Palermo, è pubblicamente accessibile sul sito istituzionale della Prefettura di Palermo. Il decreto individua, ai sensi dell’art. 4 c. 2 L. 168/2002, circa 24 tratti stradali della provincia di Palermo dove i Comuni sono autorizzati a impiegare dispositivi di rilevazione automatica della velocità senza obbligo di contestazione immediata. Tra i tratti individuati figura espressamente Viale Regione Siciliana nelle carreggiate centrali in entrambe le direzioni, come riportato da ANSA, BlogSicilia e La Sicilia nel marzo 2025.

Il testo integrale del decreto è disponibile in formato PDF. La verifica della copertura precisa del tratto al civico 4571 nell’allegato planimetrico — inclusa la direzione Trapani — è un accertamento che, nell’ambito del ricorso, il legale del ricorrente compie sull’atto integrale.

La catena autorizzativa del dispositivo: omologazione o approvazione?

L’Autovelox modello 106 è stato abilitato dal MIT attraverso una sequenza di tre decreti dirigenziali. Il decreto originario è il D.D. n. 3758 del 06/08/2014, classificato sul sito MIT come atto di “Omologazione dispositivi stradali”. Il secondo decreto (n. 143 del 22/05/2018) estende l’abilitazione alla variante con illuminatore notturno a infrarossi (“Flash 106 IR”), la configurazione coerente con un’operatività fino alle 23:59; nel corpo di questo atto, tuttavia, la dizione utilizzata è “è estesa l’approvazione del sistema”. Un terzo decreto (n. 325 del 27/09/2019, non citato sul verbale ma parte della catena del modello) introduce ulteriori modifiche hardware e usa parimenti nel testo il termine “approvazione”.

Questa stratificazione terminologica — “omologazione” nella classificazione istituzionale, “approvazione” nel testo dei decreti successivi — è al centro di un contenzioso giurisprudenziale che ha prodotto pronunce di rilievo. La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con l’ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024 ha stabilito che omologazione e approvazione ministeriale degli autovelox sono procedure strutturalmente e funzionalmente diverse e non intercambiabili, e che la semplice approvazione non equivale all’omologazione prescritta dall’art. 142 c. 6 CdS ai fini della validità probatoria della rilevazione. Il principio è stato confermato con l’ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024 della medesima sezione, che ha ulteriormente precisato come l’onere della prova dell’avvenuta omologazione gravi sull’ente accertatore — cioè sulla Polizia Municipale, non sul ricorrente.

Va precisato che si tratta di un orientamento non ancora consolidato in via definitiva: sono documentate pronunce della stessa sezione della Cassazione che, in casi specifici, hanno raggiunto conclusioni diverse, valorizzando la combinazione di più autorizzazioni ministeriali unitamente alla regolarità della taratura. Il contrasto non è stato ancora risolto da una pronuncia delle Sezioni Unite. Ciò significa che il profilo è aperto e che il suo peso concreto varia in funzione delle caratteristiche del singolo caso e della sede di ricorso.

Il fatto locale: annullamento di una multa su Viale Regione Siciliana

Nel gennaio 2025 un automobilista palermitano ha ottenuto dal Giudice di Pace l’annullamento di una multa elevata da un autovelox su Viale Regione Siciliana, dopo che il ricorso al Prefetto era stato rigettato — con conseguente aumento dell’importo originario. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso richiamando il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza del 18 aprile 2024 (che corrisponde alla n. 10505/2024 citata sopra): non è sufficiente l’approvazione ministeriale del dispositivo, è necessaria anche la sua omologazione. Come riportato da Diretta Sicilia, la pronuncia ha aperto la prospettiva di ricorsi analoghi su numerosi verbali palermitani. Il Comandante della Polizia Municipale ha replicato sottolineando l’importanza dei controlli di velocità sul viale, dove la riduzione dei dispositivi attivi aveva precedentemente comportato un aumento degli incidenti.

È utile precisare che la sentenza riguarda un autovelox su Viale Regione Siciliana: la fonte giornalistica non specifica se si tratti del modello mobile oggetto di questa scheda o di uno dei dispositivi fissi. La rilevanza del precedente non è quindi automaticamente trasferibile, ma il principio giuridico sottostante — la distinzione tra omologazione e approvazione — è lo stesso che viene applicato all’analisi di qualunque verbale da autovelox elevato su questo tratto.

La riattivazione degli autovelox fissi e il volume di sanzioni

Nel febbraio 2025 la Polizia Municipale di Palermo ha riattivato cinque delle otto postazioni di autovelox fissi presenti su Viale Regione Siciliana, con un investimento di circa 175.000 euro che ha incluso il noleggio triennale di tre nuovi dispositivi prodotti da Sodi Scientifica S.r.l. — la stessa azienda che produce l’Autovelox 106 mobile usato dalla Sezione Autovelox. Come riportato da TifosiPalermo, le nuove postazioni coprono diversi punti nevralgici del viale in entrambe le direzioni.

Dati di cronaca locale documentano un volume di attività molto elevato della Sezione Autovelox su questo tratto: in un periodo di dieci mesi la postazione avrebbe generato circa 44.000 verbali. Il dato conferma la centralità operativa di questa postazione nell’ambito dell’attività sanzionatoria del Comune di Palermo.

L’episodio dei cartelli non autorizzati (2022)

Nel marzo-aprile 2022, su un tratto di Viale Regione Siciliana nei pressi di Ponte Corleone, furono installati cartelli con indicazione del limite a 50 km/h senza che alcuna ordinanza comunale li prevedesse. Come riportato dal Giornale di Sicilia, sia la Polizia Municipale sia l’Ufficio Mobilità del Comune dichiararono di non essere a conoscenza della variazione: i cartelli erano stati posizionati per errore da una ditta esecutrice di lavori, in anticipo rispetto all’ordinanza che riguardava solo il tratto del ponte. L’autovelox fisso in quel punto continuò ad operare a 70 km/h. L’episodio costituisce un precedente documentato di potenziale discrasia tra segnaletica esposta e regime sanzionatorio applicato su questo viale — elemento che, in sede di ricorso, può assumere rilievo qualora la segnaletica al momento della rilevazione non fosse conforme all’ordinanza vigente.

Profili tecnici e procedimentali rilevanti

Omologazione e approvazione del dispositivo

L’art. 142 c. 6 CdS impone che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione automatica della velocità siano “approvate” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La norma letterale usa il termine “approvazione”, ma la giurisprudenza ha chiarito che omologazione e approvazione sono procedure distinte: l’omologazione — come ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10505/2024 — verifica la conformità di un prototipo a standard tecnici di riferimento e vincola la produzione di tutti gli esemplari a quel prototipo; l’approvazione è una procedura semplificata che non implica tale verifica. L’ordinanza n. 20913/2024 ha ribadito che l’onere della prova dell’avvenuta omologazione grava sull’ente accertatore.

Per l’Autovelox 106, come descritto nella sezione precedente, il decreto abilitante del 2014 è classificato dal MIT come “Omologazione”, mentre i decreti successivi di estensione usano nel testo la dizione “approvazione”. In sede di ricorso il legale del ricorrente richiede all’ente accertatore la produzione del testo integrale di ciascun decreto per verificare se la catena autorizzativa sia coerente con i requisiti normativi e con l’orientamento della Cassazione.

Taratura periodica e dichiarazione di conformità

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che esentava gli autovelox dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Da quella pronuncia discende l’obbligo — oggi recepito nella normativa — di taratura periodica di ogni dispositivo: uno strumento di misura non sottoposto a controlli regolari non può essere considerato affidabile, perché soggetto a deterioramento nel tempo.

Il verbale indica un certificato di taratura rilasciato nel giugno 2025. In sede di ricorso si verifica: che il certificato sia stato rilasciato da un laboratorio accreditato; che la taratura riguardi la specifica matricola del dispositivo impiegato; che la periodicità rispetti le prescrizioni normative vigenti alla data della rilevazione.

Il decreto prefettizio del tratto

La rilevazione differita — cioè senza fermare il veicolo nell’immediatezza — è consentita solo su tratti espressamente individuati dalla Prefettura con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 c. 2 L. 168/2002 (la legge che regola l’impiego di dispositivi automatici di rilevazione). In assenza di un decreto prefettizio valido e vigente alla data della violazione, la rilevazione senza contestazione immediata non è legittima.

Il decreto prot. n. 52633 del 27/03/2025 è pubblicamente reperibile sul sito della Prefettura. In sede di ricorso si verifica che il tratto specifico — carreggiata N.O., direzione Trapani, altezza civico 4571 — rientri nell’ambito di applicazione dell’allegato planimetrico, e che il decreto fosse vigente alla data dell’infrazione contestata.

Presegnalazione e conformità al DM 282/2017

L’art. 142 c. 6-bis CdS impone la presegnalazione degli autovelox con apposita segnaletica stradale. Il DM 282/2017 — il regolamento tecnico sulle caratteristiche e le distanze minime di tale segnaletica — si applica anche agli autovelox mobili. Per le postazioni mobili, la questione dell’adeguatezza della presegnalazione “permanente” (cartelli fissi sul tratto) rispetto alla posizione variabile del dispositivo è un profilo ricorrente in giurisprudenza.

Il verbale dichiara la verifica della segnaletica all’inizio del servizio, ma non produce documentazione fotografica della sua posizione e delle distanze rispetto al punto di rilevazione. Per le rilevazioni in orario notturno, la visibilità dei cartelli assume un rilievo aggiuntivo. La relazione di servizio della pattuglia operante — citata nel verbale come allegata agli atti d’ufficio — è il documento che descrive l’installazione e le condizioni operative: in sede di ricorso è tra i primi atti che vengono richiesti all’ente accertatore.

Il censimento MIT e il D.L. 73/2025

L’art. 5 c. 3-bis del D.L. n. 73/2025 ha introdotto l’obbligo di iscrizione di tutti i dispositivi di rilevazione automatica della velocità in un registro nazionale tenuto dal MIT. Il verbale indica che il dispositivo è stato censito nell’ottobre 2025. È un profilo normativo di recente introduzione: le conseguenze di un censimento tardivo o dell’assenza di iscrizione, nonché i criteri di applicazione ai dispositivi mobili, sono aspetti ancora in fase di definizione interpretativa che il legale del ricorrente esamina nel contesto del singolo caso.

Comunicazione dei dati del conducente

La violazione dell’art. 142 c. 9-bis CdS comporta la decurtazione di punti dalla patente. Per questa ragione, quando il conducente non è identificato al momento della rilevazione, l’intestatario del veicolo è tenuto a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 126-bis c. 2 CdS — obbligo che sussiste indipendentemente dall’eventuale ricorso. La gestione coordinata di questo adempimento rispetto alla strategia del ricorso è uno degli aspetti operativi che il legale del ricorrente valuta fin dalla presa in carico del caso.

L’attività documentale svolta nel ricorso

Il ricorso costituisce la sede naturale per l’esame della documentazione su cui si fonda la sanzione. Nel procedimento di opposizione, è l’amministrazione procedente — il Comune di Palermo attraverso la Polizia Municipale e, in seconda sede, la Prefettura — a dover dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Il ricorrente non è tenuto ad anticipare il lavoro documentale: sono l’ente accertatore e la Prefettura a dover produrre gli atti rilevanti.

Nell’ambito del ricorso vengono richiesti ed esaminati i seguenti atti:

  • Testo integrale del Decreto Prefettizio prot. n. 52633 del 27/03/2025, comprensivo degli allegati tecnici con planimetria dei tratti individuati
  • Testo integrale del D.M. MIT n. 3758 del 06/08/2014 e del decreto n. 143 del 22/05/2018, con verifica della natura di ciascun atto (omologazione, approvazione, estensione) e della sua applicabilità alla specifica matricola del dispositivo impiegato
  • Certificato di taratura, con indicazione del laboratorio accreditato che lo ha rilasciato e verifica della periodicità
  • Dichiarazione di conformità riferita alla matricola specifica del dispositivo
  • Relazione di servizio della pattuglia operante, con descrizione dell’installazione del dispositivo, delle condizioni operative e della verifica di funzionalità
  • Documentazione fotografica della segnaletica verticale di presegnalazione, con indicazione delle distanze dalla posizione del dispositivo mobile
  • Fotogrammi integrali della rilevazione (tutti i fotogrammi del passaggio, non solo quello allegato al verbale)
  • Documentazione relativa al censimento del dispositivo nella piattaforma MIT ai sensi del D.L. 73/2025
  • Ordinanza comunale che istituisce o conferma il limite di 70 km/h sulla carreggiata centrale N.O. nel tratto in questione

La completezza e la coerenza interna di questa documentazione, esaminata dal legale che cura il ricorso, costituisce il presupposto per individuare i motivi di opposizione più solidi per il caso concreto.

Domande frequenti

Se pago la multa, posso comunque fare ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta entro il termine indicato sul verbale equivale ad accettazione della sanzione e preclude qualsiasi opposizione successiva. Se stai valutando un ricorso, non pagare prima di aver ricevuto una valutazione professionale.

Quanto tempo ho per ricorrere?

Hai 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso al Prefetto (art. 203 CdS), oppure 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS). I termini decorrono dalla data di notifica del verbale, non dalla data in cui è stato formalizzato l’atto. Per le notifiche tramite SEND (piattaforma digitale PagoPA), il termine decorre dalla data in cui il documento è stato reso disponibile sulla piattaforma.

Meglio ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace?

Il ricorso al Prefetto è gratuito (non richiede contributo unificato) e ha un termine più ampio (60 giorni). Il ricorso al Giudice di Pace — che è un giudice ordinario, non un organo amministrativo — ha un termine più breve (30 giorni) e comporta il versamento di un contributo unificato, ma offre un controllo giurisdizionale pieno. La scelta dipende dalla natura dei motivi di ricorso e dalla valutazione del legale. Se il ricorso al Prefetto viene rigettato, è possibile proporre opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione (l’atto con cui il Prefetto irroga la sanzione, solitamente maggiorata).

Il Comune deve produrre la documentazione tecnica nel ricorso?

Sì. Nel procedimento di opposizione al verbale, l’onere di provare la regolarità del procedimento sanzionatorio grava sull’ente accertatore. È il Comune — e, in seconda sede, la Prefettura — a dover dimostrare che il dispositivo era regolarmente omologato o approvato, tarato, e che il tratto era correttamente individuato dal decreto prefettizio. Non è il ricorrente a dover provare l’irregolarità: è l’amministrazione a dover provare la regolarità.

La distinzione tra “omologazione” e “approvazione” è davvero rilevante per questo autovelox?

È il profilo tecnico-giuridico più dibattuto per i verbali da autovelox in tutta Italia in questo momento. Per l’Autovelox 106 la questione ha una complessità specifica: il decreto originario del 2014 è classificato come “omologazione” dal MIT, ma i decreti successivi di estensione (2018, 2019) usano nel testo la dizione “approvazione”. La Cassazione ha chiarito che le due procedure non sono equivalenti. Non è possibile affermare a priori l’esito di un ricorso fondato su questo profilo, ma è uno degli elementi che il legale del ricorrente esamina con attenzione sulla catena documentale completa.

Devo fare io l’accesso agli atti prima di rivolgermi a un legale?

No. L’acquisizione della documentazione tecnica (decreti prefettizi, decreti MIT, certificati di taratura, relazioni di servizio) è un’attività che si svolge nell’ambito del ricorso, a cura del legale che lo cura. Non è un adempimento preventivo richiesto a te. Nell’ambito del procedimento di opposizione, l’amministrazione è tenuta a produrre quella documentazione.

Il conducente non identificato deve fare qualcosa prima del ricorso?

Chi ha ricevuto il verbale come proprietario del veicolo deve tenere a mente che l’obbligo di comunicare i dati del conducente (art. 126-bis c. 2 CdS) ha un termine autonomo — 60 giorni dalla notifica — che non è sospeso dall’eventuale ricorso. Omettere questa comunicazione senza un giustificato motivo può esporre a una sanzione aggiuntiva. La gestione coordinata di questo adempimento rispetto alla strategia di opposizione è uno dei primi aspetti che il legale del ricorrente valuta.

Quando può avere senso valutare un ricorso

Nel procedimento di opposizione al verbale — davanti al Prefetto ex art. 203 CdS o al Giudice di Pace ex art. 204-bis CdS — è l’amministrazione procedente a dover dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Il ricorrente non deve anticipare il lavoro probatorio: spetta all’ente accertatore produrre la documentazione e provare che ogni passaggio è stato rispettato.

Per i verbali elevati da questa postazione, i profili che meritano un esame approfondito sono molteplici e non tutti di uguale peso: la catena autorizzativa del dispositivo (con la questione aperta omologazione/approvazione, su cui la Cassazione ha espresso un orientamento favorevole al ricorrente con le ordinanze 10505/2024 e 20913/2024, pur in presenza di un contrasto giurisprudenziale non ancora definitivamente risolto); la conformità della presegnalazione al DM 282/2017, in particolare per rilevazioni notturne; la copertura del tratto specifico nel decreto prefettizio; la regolarità della taratura con riferimento al laboratorio e alla periodicità; le implicazioni del recente obbligo di censimento MIT. Il peso di ciascuno di questi elementi dipende dalle caratteristiche documentali del singolo verbale.

Sul tratto di Viale Regione Siciliana c’è già un precedente di annullamento da parte del Giudice di Pace palermitano — pronunciato proprio sul profilo omologazione/approvazione — che indica come il tema sia concretamente trattato dalla giurisdizione locale. Una valutazione professionale serve a capire se, nel caso specifico, questi profili siano presenti con sufficiente solidità da giustificare l’opposizione. I termini sono: 60 giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto, 30 giorni dalla notifica per il ricorso al Giudice di Pace.

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