Autovelox SGC FI-PI-LI km 12 Lastra a Signa: multa e ricorso

Autovelox sulla SGC FI-PI-LI a Lastra a Signa: cosa esaminare nel verbale

Se hai ricevuto un verbale per eccesso di velocità elevato dalla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze e la postazione indicata è quella del km 12+310 della Superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Pisa-Livorno, questa scheda ti mostra il quadro tecnico e giuridico di quella postazione e i profili che vengono esaminati in sede di ricorso.

Si tratta di una postazione fissa con dispositivo Autovelox 106, attiva da anni su una delle arterie extraurbane più trafficate del territorio fiorentino, con una storia documentata che include vandalismi, riattivazioni, rinnovi del decreto prefettizio e almeno un precedente giudiziario significativo sulla stessa infrastruttura. La documentazione raccolta dalla ricerca pubblica restituisce diversi elementi utili per chi intende valutare un’opposizione.

L’obiettivo di queste righe è chiaro: non dirti se il tuo verbale è valido o no — per quello serve l’esame concreto degli atti — ma mostrarti cosa viene guardato quando si analizza un verbale di questa postazione, e perché alcuni di quei profili meritano attenzione qualificata.

Scheda sintetica della postazione

Comune Lastra a Signa (FI)
Strada / Località SGC FI-PI-LI (Superstrada Firenze-Pisa-Livorno), km 12+310, direzione Pisa-Livorno
Tipo di controllo Autovelox fisso — rilevazione puntuale della velocità
Violazione contestata Eccesso di velocità
Articolo del Codice della Strada Art. 142 c. 8 d.lgs. 285/1992
Ente accertatore Polizia Provinciale — Città Metropolitana di Firenze
Dispositivo indicato nel verbale Autovelox 106, matricola CPU 958093
Modalità di accertamento Contestazione differita (postazione fissa non presidiata)
Limite di velocità vigente nel tratto 90 km/h

Cosa risulta dal verbale

Il verbale indica come strumento di accertamento il dispositivo Autovelox 106, matricola unità di elaborazione CPU 958093, operante in abbinamento a un secondo modulo CPU 957931. L’accertamento è avvenuto in modalità differita, ai sensi degli artt. 201 c. 1-bis lett. f) e 201 c. 1-ter del Codice della Strada — modalità ordinaria per le postazioni fisse non presidiate, che consente di elevare il verbale e notificarlo al proprietario del veicolo senza contestazione immediata sul posto.

Il documento riporta come riferimento normativo dell’approvazione ministeriale il Decreto Dirigenziale MIT n. 3758 del 06/08/2014, indicandolo come atto che ha autorizzato l’impiego del dispositivo. Per la taratura, il verbale richiama certificati SIT con le sigle “4R-2026PP” (per la CPU 958093) e “5R-2026PP” (per la CPU 957931), con codici identificativi che contengono la stringa “08-01-26”. Il decreto prefettizio di individuazione del tratto indicato è il prot. 2011-005385PP del 2 gennaio 2012, emesso dalla Prefettura di Firenze.

La presegnalazione obbligatoria — la segnaletica di preavviso che deve essere apposta prima di ogni postazione di rilevazione automatica ai sensi dell’art. 142 c. 6-bis CdS e del DM 282/2017 — non trova menzione nel verbale. Il limite di velocità vigente nel tratto è di 90 km/h; la tolleranza applicata è quella prevista dall’art. 345 c. 2 DPR 495/1992 (5% della velocità rilevata con un minimo di 5 km/h).

Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione

Il decreto prefettizio: uno del 2012, uno del 2023

Il verbale cita il decreto prefettizio prot. 2011-005385PP del 2 gennaio 2012. Si tratta di un atto che, al momento della violazione, aveva già superato i quattordici anni di vita. La ricerca documentale pubblica ha accertato l’esistenza di un decreto più recente: con protocollo n. 0001616/2023, la Prefettura di Firenze ha rinnovato le autorizzazioni per postazioni autovelox nel Comune di Lastra a Signa, nell’ambito del procedimento di rinnovo reso obbligatorio dal D.L. 76/2020. La notizia del rinnovo delle autorizzazioni per undici Comuni del Fiorentino, incluso Lastra a Signa, è stata riportata da 055firenze.it nel luglio 2023.

La corrispondenza tra il decreto prot. 0001616/2023 e la specifica postazione al km 12+310 della SGC FI-PI-LI (piuttosto che altre strade nel territorio di Lastra a Signa) non è verificabile dalla sola ricerca documentale pubblica: il testo integrale del decreto è disponibile come PDF sul portale della Prefettura di Firenze, ma la corrispondenza precisa con la postazione in esercizio richiede lettura del documento. In sede di ricorso, la Prefettura o la Polizia Provinciale sono tenute a produrre il decreto vigente alla data dell’accertamento, comprensivo delle indicazioni sul tratto autorizzato.

L’approvazione del Decreto MIT n. 3758/2014: non è un’omologazione

Questo è il profilo documentale più rilevante emerso dalla ricerca. Il Decreto Dirigenziale MIT n. 3758 del 6 agosto 2014, consultabile sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reca nel dispositivo la formula: “è approvato il sistema denominato Autovelox 106”. L’atto è firmato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, non dal Ministro in persona. In termini tecnico-giuridici, si tratta di una approvazione, non di una omologazione ministeriale ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Codice della Strada.

La distinzione non è di carattere formale: la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i due procedimenti sono strutturalmente e funzionalmente diversi, e che l’omologazione costituisce condizione indispensabile per la legittimità dell’accertamento. Il punto è approfondito nella sezione dedicata ai profili tecnici.

La ricerca ha anche evidenziato che il decreto originario del 2014 ha ricevuto successive estensioni (tra cui il decreto n. 5478/2014 per una versione con scheda interfaccia modificata). La corrispondenza tra la configurazione effettiva della matricola CPU 958093 e il dispositivo descritto nel decreto — o nelle sue estensioni — è un elemento da verificare nel ricorso con la documentazione tecnica completa.

La taratura: i codici “08-01-26” e i certificati pubblici

La Città Metropolitana di Firenze pubblica sul proprio sito istituzionale i certificati di taratura e funzionalità per ogni matricola Autovelox 106 in servizio. Per le matricole oggetto del verbale sono stati individuati i seguenti documenti:

  • CPU 958093 — certificato “taratura e funzionalità gennaio 2024” (sul sito della Città Metropolitana di Firenze)
  • CPU 957931 — certificato “taratura e funzionalità gennaio 2025” (sul sito della Città Metropolitana di Firenze)

I codici di taratura indicati nel verbale contengono la stringa “08-01-26”: un elemento che merita esame attento. Se quella stringa indica la data di scadenza della taratura — lettura coerente con le prassi di codifica SIT (Sistema Italiano di Taratura) — il dispositivo risulterebbe operativo con taratura già scaduta al momento della rilevazione. La verifica richiede la lettura dei certificati stessi, che sono documenti pubblici disponibili sul sito della Città Metropolitana.

Il precedente giudiziario sulla stessa infrastruttura

Esiste un precedente giudiziario direttamente rilevante per chi riceva un verbale da autovelox sulla SGC FI-PI-LI. Come riportato da La Nazione nell’aprile 2022 e da fonti specializzate, la Corte di Cassazione ha confermato l’annullamento di un verbale elevato dalla Città Metropolitana di Firenze con autovelox sulla SGC FI-PI-LI, condannando l’ente accertatore al pagamento delle spese processuali. Il motivo principale dell’annullamento riguardava la classificazione della strada e la documentazione delle sue caratteristiche fisiche, con riflessi sull’applicabilità del limite di velocità contestato. Il precedente riguarda una postazione al km 21 (Comune di Montelupo Fiorentino), non il km 12+310 di Lastra a Signa, ma è pienamente rilevante per analogia: stessa infrastruttura, stesso ente accertatore, stesso tipo di dispositivo.

Nella stessa direzione si muove un precedente relativo a un’altra postazione della SGC FI-PI-LI: al km 41+100 (Comune di Montopoli), il Giudice di Pace di San Miniato ha annullato una multa elevata da un Autovelox 106 per difetto di prova fotografica e mancata produzione dei certificati di verifica periodica di funzionalità. Il caso, che riguarda lo stesso tipo di dispositivo e la stessa strada, è stato trattato anche su ricorsi.net.

Storia della postazione: vandalismi e riattivazione

La postazione al km 12 della SGC FI-PI-LI ha una storia documentata. In passato è stata oggetto di atti vandalici che ne hanno causato la temporanea disattivazione; la Città Metropolitana di Firenze ha poi provveduto alla riattivazione con un investimento di circa 15.000 euro, nell’ambito di una campagna più ampia di ripristino delle postazioni di controllo sulla superstrada. La notizia della riattivazione è stata riportata da Firenze Today e Pisa Today. Non risultano episodi riconducibili al fenomeno dei vandalismi seriali agli autovelox documentati tra il 2023 e il 2024 in varie regioni italiane: i danni alla postazione del km 12 risalgono a un periodo precedente e hanno natura diversa.

Profili tecnici e procedimentali rilevanti

Approvazione vs omologazione: il profilo centrale

L’art. 45 c. 6 del Codice della Strada — la norma che regola i requisiti dei dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni — richiede che gli strumenti impiegati siano omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’art. 192 del Regolamento di esecuzione del CdS (DPR 495/1992) precisa le modalità del procedimento.

Per l’Autovelox 106, il decreto citato sui verbali è il Decreto Dirigenziale n. 3758/2014, il cui dispositivo recita testualmente: “è approvato”. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 19 aprile 2024 (Sez. II civile), ha affermato in termini netti che “la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 c. 6 d.lgs. 285/1992”, trattandosi di procedimenti strutturalmente e funzionalmente distinti. Lo stesso principio è stato ribadito dall’ordinanza n. 20913 del 26 luglio 2024 della stessa sezione.

Questo orientamento è al centro di un contrasto giurisprudenziale in corso nel 2026. L’ordinanza Cass. n. 7374 del 27 marzo 2026 ha adottato una posizione diversa, ritenendo le sanzioni valide in assenza di omologazione purché il dispositivo risulti regolarmente tarato entro i 12 mesi. Per contro, l’ordinanza Cass. n. 13852 dell’8 aprile 2026 ha ribadito l’obbligo di omologazione in continuità con il filone del 2024. Il contrasto non è stato ancora risolto dalle Sezioni Unite. In questa situazione, il profilo omologazione/approvazione — che per l’Autovelox 106 e il decreto n. 3758/2014 si concretizza in un’approvazione accertata, non in un’omologazione piena — costituisce un argomento di rilievo concreto da far valere in sede di ricorso, fondato su un orientamento consolidato delle sezioni semplici e su una pronuncia verificata della Corte Costituzionale.

La taratura periodica e la sentenza della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 c. 6 CdS nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Il ragionamento della Corte è lineare: lo strumento di misurazione è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche per deterioramento e invecchiamento; l’affidabilità garantita inizialmente dall’approvazione o dall’omologazione si degrada nel tempo, fino a diventare incertezza assoluta se non si effettuano controlli periodici.

In applicazione di quel principio, il certificato di taratura valido alla data dell’accertamento è un presupposto della legittimità del rilevamento. I codici di taratura indicati nel verbale — con la stringa “08-01-26” — meritano un esame diretto del certificato, per verificare se quella data indichi la scadenza della validità o un altro riferimento temporale. Questo esame si svolge nell’ambito del ricorso, quando la Polizia Provinciale o la Città Metropolitana sono tenute a produrre i certificati completi.

Il decreto prefettizio di individuazione del tratto

Sulle strade extraurbane, l’installazione di autovelox fissi con accertamento differito richiede un decreto del Prefetto territorialmente competente — un atto della Prefettura che individua il tratto, ne attesta le caratteristiche di pericolosità e giustifica il ricorso alla rilevazione automatica ai sensi dell’art. 201 c. 1-bis lett. f) CdS. Il decreto deve essere attuale rispetto alla configurazione della postazione in esercizio al momento dell’accertamento.

Il verbale cita il decreto del 2 gennaio 2012. Come illustrato nella sezione precedente, esiste un rinnovo del 2023 (prot. 0001616/2023) che ha interessato il Comune di Lastra a Signa, ma la sua corrispondenza con la postazione specifica del km 12+310 non è verificabile senza accedere al testo del decreto. La verifica della continuità tra il decreto originario del 2012 e quello vigente alla data della violazione, nonché la corrispondenza tra le prescrizioni del decreto e la configurazione attuale della postazione, è un profilo da approfondire in sede di ricorso.

Presegnalazione obbligatoria

L’art. 142 c. 6-bis del Codice della Strada e il DM 13 giugno 2017 n. 282 — il decreto ministeriale che fissa le specifiche della segnaletica di preavviso — impongono che ogni postazione di rilevazione automatica della velocità sia preceduta da adeguata segnaletica preventiva, collocata a distanza sufficiente a consentire al conducente di adeguare la propria velocità. L’assenza o l’inadeguatezza della presegnalazione è un vizio che riguarda la legittimità della postazione nel suo insieme, non del singolo verbale.

Il verbale non fa menzione della segnaletica di preavviso. La verifica della sua presenza, tipologia e corretta posizionamento rispetto alla postazione del km 12+310 è un profilo che viene valutato in sede di ricorso sulla base della documentazione di installazione e manutenzione.

Corretta applicazione della tolleranza strumentale

L’art. 345 c. 2 del DPR 495/1992 (il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) stabilisce che alla velocità rilevata dal dispositivo debba essere sottratta una tolleranza pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. Questo margine è riconosciuto a favore del conducente per tenere conto dell’imprecisione strumentale. La verifica che la velocità contestata sia il risultato di una corretta applicazione della formula — e non di un errore nel calcolo — è un controllo standard che si svolge nella fase di analisi del verbale.

Comunicazione dei dati del conducente

La violazione dell’art. 142 c. 8 CdS per eccesso di velocità comporta la decurtazione di punti dalla patente. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 126-bis CdS, che impone al proprietario del veicolo — se diverso dal conducente effettivo al momento dell’infrazione — di comunicare all’ente accertatore i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica del verbale. L’omessa comunicazione è essa stessa una violazione, sanzionata separatamente. Chi riceve il verbale in qualità di proprietario del veicolo deve tenere presente questo adempimento, indipendentemente dalla valutazione sull’opportunità di proporre ricorso.

L’attività documentale che viene svolta nel ricorso

Nell’ambito del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, il legale che cura il ricorso procede all’acquisizione e all’esame della documentazione che la Polizia Provinciale e la Città Metropolitana di Firenze sono tenute a produrre per dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Non è un adempimento che il cittadino debba anticipare in modo autonomo: è l’amministrazione procedente a dover fornire la prova della correttezza del proprio operato.

I documenti che vengono richiesti ed esaminati in un ricorso su questa tipologia di postazione sono:

  • Certificati di taratura SIT della matricola CPU 958093, con data di emissione e data di scadenza, validi alla data dell’accertamento
  • Certificati di taratura SIT della matricola CPU 957931, operante in abbinamento
  • Decreto Dirigenziale MIT n. 3758 del 06/08/2014 e successive estensioni, con verifica della configurazione corrispondente alla matricola in esercizio
  • Decreto prefettizio vigente alla data dell’accertamento (rinnovo prot. 0001616/2023 o altro atto aggiornato), con verifica della corrispondenza al km 12+310 della SGC FI-PI-LI
  • Ordinanza dell’ente competente (Città Metropolitana di Firenze) che fissa il limite di velocità di 90 km/h nel tratto
  • Documentazione relativa alla segnaletica di presegnalazione: verbale di installazione, planimetria con distanze, fotografie
  • Fotogramma integrale della rilevazione
  • Verbale di installazione e messa in servizio del dispositivo
  • Registro di manutenzione e verifiche periodiche dello strumento

Dalla completezza e dalla coerenza di questa documentazione emergono i motivi di ricorso più appropriati al caso concreto.

Domande frequenti

Il dispositivo Autovelox 106 ha un’omologazione o solo un’approvazione?

Il Decreto Dirigenziale MIT n. 3758 del 6 agosto 2014, che il verbale indica come riferimento, è formalmente una approvazione: il dispositivo del decreto recita “è approvato il sistema denominato Autovelox 106”. La Corte di Cassazione ha affermato che approvazione e omologazione ministeriale sono procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi e che l’omologazione è la condizione prescritta dall’art. 142 c. 6 CdS per la legittimità dell’accertamento. Questo è il profilo tecnico-giuridico di maggiore rilievo per chi riceva un verbale da questa postazione.

Come si verifica se la taratura era valida al momento della multa?

Non sei tenuto a farlo tu in anticipo. Nel ricorso, la Città Metropolitana di Firenze è tenuta a produrre i certificati di taratura con data di emissione e scadenza. È il legale che cura il ricorso a richiedere e analizzare quei documenti, verificando la loro validità alla data dell’accertamento. Il dato è rilevante perché i codici di taratura sul verbale contengono la stringa “08-01-26”, che merita un esame approfondito.

Il decreto prefettizio del 2012 è ancora valido?

La ricerca documentale ha evidenziato l’esistenza di un rinnovo del 2023 (prot. 0001616/2023) che ha riguardato il Comune di Lastra a Signa. Se la postazione opera oggi sulla base di quel decreto, è necessario che il decreto vigente alla data dell’accertamento sia prodotto in sede di ricorso e che la sua corrispondenza con la specifica postazione del km 12+310 sia verificata. Si tratta di un elemento che rientra nell’analisi documentale del ricorso.

Quanto tempo ho per fare ricorso?

Hai due strade. Il ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art. 203 CdS, deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale, è gratuito e non richiede un legale (anche se è consigliabile averne uno). Il ricorso al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 204-bis CdS, va depositato entro 30 giorni dalla notifica, con pagamento di un contributo unificato. I due termini sono diversi: meglio non perdere tempo prima di valutare la situazione.

Posso pagare la multa in misura ridotta e poi fare ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta equivale ad accettazione della sanzione e preclude ogni successivo ricorso. Se stai valutando un’opposizione, non effettuare il pagamento prima di aver sentito un parere professionale.

Meglio ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?

Dipende dalla strategia e dai profili del caso concreto. Il ricorso al Prefetto è gratuito e più rapido, ma il Prefetto può solo annullare il verbale o confermarlo. Il Giudice di Pace ha poteri più ampi, può ridurre la sanzione e la sua decisione è appellabile. La scelta va valutata con il legale che esamina il verbale specifico.

La Città Metropolitana è obbligata a produrre la documentazione tecnica in sede di ricorso?

Sì. Nel procedimento di opposizione ai sensi dell’art. 23 della legge 689/1981, l’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio grava sull’ente accertatore. Il ricorrente non deve anticipare la prova: è la Città Metropolitana di Firenze a dover produrre i certificati di taratura, il decreto prefettizio, la documentazione sulla segnaletica e ogni altro atto presupposto del verbale.

Quando può avere senso valutare un ricorso

Nel procedimento di opposizione davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, l’onere probatorio dei presupposti del verbale grava sull’ente accertatore. La Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze deve dimostrare che la postazione era regolarmente autorizzata, che il dispositivo era omologato (o approvato) nei termini di legge, che la taratura era valida, che la segnaletica di preavviso era correttamente installata. Il ricorrente non è tenuto ad anticipare questo lavoro.

Per questa postazione, la ricerca documentale ha messo in luce diversi profili che meritano esame approfondito: la natura dell’atto ministeriale del 2014 (approvazione, non omologazione), i codici di taratura con la data “08-01-26”, la situazione del decreto prefettizio (originario del 2012 e rinnovo del 2023), l’assenza di qualsiasi riferimento alla presegnalazione nel verbale. A questi si aggiunge il precedente giudiziario sulla stessa infrastruttura, che documenta come la Città Metropolitana di Firenze abbia già subito l’annullamento di verbali elevati con autovelox sulla SGC FI-PI-LI per carenze nella documentazione presupposta.

È ragionevole valutare un’opposizione quando uno o più di questi profili trovano riscontro negli atti concreti del caso. La valutazione richiede l’esame del verbale specifico, dei certificati di taratura e della documentazione di approvazione del dispositivo. Al Prefetto il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica (art. 203 CdS); al Giudice di Pace entro 30 giorni (art. 204-bis CdS).

Vuoi che il tuo verbale venga esaminato?

Se hai ricevuto una multa dalla postazione autovelox della SGC FI-PI-LI al km 12+310 di Lastra a Signa e vuoi capire se i profili tecnici e giuridici descritti in questa scheda siano riscontrabili anche nel tuo caso, puoi invia la tua multa per una valutazione preliminare. Esamineremo il verbale, i dati del dispositivo e la documentazione di taratura per dirti cosa, nel tuo caso specifico, merita di essere approfondito in sede di ricorso.

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