Autovelox SS 106 Simeri Crichi CZ: multa e ricorso

Autovelox SS 106 Jonica a Simeri Crichi: cosa esaminare nel verbale

Se hai ricevuto un verbale elevato dall’autovelox posizionato sulla Strada Statale 106 Jonica al chilometro 194+225, in località Monomorto nel territorio di Simeri Crichi (CZ), questa scheda ti fornisce un quadro tecnico e giuridico della postazione e dei profili che vengono esaminati in sede di ricorso. Si tratta di una postazione che ha prodotto un contenzioso pubblico significativo, con più sentenze di annullamento già emesse dal Giudice di Pace di Catanzaro, un sequestro di atti avvenuto nel settembre 2025 e una richiesta formale di sospensione avanzata dalla minoranza consiliare del Comune nel mese di ottobre 2025.

L’analisi che segue riguarda chiunque abbia ricevuto un verbale da questa specifica postazione, non un caso individuale. L’obiettivo è mostrarti cosa viene esaminato quando si valuta un’opposizione, sapendo che la verifica documentale concreta si svolge nell’ambito del ricorso, a cura del legale che lo cura — non è un adempimento preliminare che spetta a te prima di rivolgerti a un professionista.

La postazione impiega il dispositivo MET T-EXSPEED, sistema multi-funzione prodotto da Kria S.r.l., nella configurazione di autovelox puntuale (rilevazione istantanea della velocità, non velocità media). La violazione contestata è l’eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Il contenzioso accumulatosi attorno a questa postazione riguarda due profili distinti: la direzione di rilevazione autorizzata dal decreto prefettizio e il regime di approvazione del dispositivo in luogo dell’omologazione ministeriale.

Scheda sintetica della postazione

Comune Simeri Crichi (CZ)
Strada / Località SS 106 Jonica, km 194+225 — loc. Monomorto (ex passaggio a livello)
Tipo di controllo Autovelox fisso, accertamento differito
Violazione contestata Eccesso di velocità
Articolo del Codice della Strada Art. 142, comma 8, d.lgs. 285/1992; art. 126-bis d.lgs. 285/1992 (comunicazione dati conducente)
Ente accertatore Comando di Polizia Municipale del Comune di Simeri Crichi (CZ)
Dispositivo indicato nel verbale MET T-EXSPEED (matricola 419/05 HW-KR)
Modalità di accertamento Differita — il veicolo non viene fermato al momento del transito
Limite di velocità nel tratto 70 km/h

Cosa risulta dal verbale

Il verbale indica come strumento di accertamento il dispositivo MET T-EXSPEED, con relativa matricola, nella modalità di rilevazione istantanea della velocità. Il limite vigente nel tratto è di 70 km/h. Il controllo avviene in forma differita: il veicolo non viene fermato al momento del transito, e il verbale viene notificato in un secondo momento al proprietario del mezzo risultante dai pubblici registri.

Il verbale non riporta gli estremi del provvedimento ministeriale di approvazione o omologazione del dispositivo, né la data dell’ultima taratura, né gli estremi del decreto prefettizio di individuazione del tratto. Questi sono elementi che, in sede di ricorso, l’ente accertatore è tenuto a produrre per dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. La loro assenza dal testo del verbale non preclude il ricorso: la documentazione tecnica presupposta viene richiesta e acquisita nell’ambito del procedimento di opposizione.

Il verbale non esplicita neppure se la velocità contestata sia già al netto della tolleranza strumentale prevista dal DM 8 agosto 1997 — una riduzione percentuale applicata alla velocità rilevata in favore del trasgressore. La corretta applicazione di questa tolleranza è un elemento che merita verifica.

Cosa emerge dalla ricerca documentale sulla postazione

La postazione sulla SS 106 Jonica al km 194+225 è una delle più documentate sul piano del contenzioso pubblico tra quelle attive in Calabria. La ricerca ha consentito di ricostruire un quadro preciso del provvedimento abilitativo, del dispositivo impiegato e delle pronunce già emesse.

Il decreto prefettizio: storia travagliata e perimetro attuale

L’installazione dell’autovelox su questo tratto della SS 106 fu autorizzata dalla Prefettura di Catanzaro con decreto prot. n. 111231 del 29 ottobre 2018, che consentiva il funzionamento del dispositivo in entrambe le direzioni di marcia. Tuttavia, già nel gennaio 2021 il Giudice di Pace di Catanzaro ha annullato una multa elevata dalla postazione, rilevando che il dispositivo rilevava anche veicoli che transitavano nella direzione non prevista dal decreto. In sintesi: il decreto autorizzava una posizione specifica, ma nella pratica il dispositivo accertava infrazioni anche nella corsia opposta.

A seguito di quella pronuncia, il Comune ha sospeso il dispositivo e avviato le procedure di adeguamento. Dal 15 novembre 2021 la postazione è tornata operativa, ma con un campo di applicazione ridotto: il decreto prefettizio del 28 aprile 2021 — questo è il provvedimento abilitativo attualmente vigente — autorizza il funzionamento nel solo senso di marcia Catanzaro-Crotone (lato sinistro della carreggiata). Le infrazioni rilevate in direzione Crotone-Catanzaro non rientrano nel perimetro autorizzativo. Il documento del decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Catanzaro.

Nonostante la ridefinizione del perimetro, il contenzioso non si è esaurito. Come documentato dalla Gazzetta del Sud nell’ottobre 2024, il Giudice di Pace di Catanzaro ha emesso una nuova sentenza di annullamento per infrazioni rilevate nella corsia destra (direzione Crotone-Catanzaro), ribadendo le stesse argomentazioni sul perimetro del decreto.

L’annullamento per mancata omologazione: la sentenza n. 375/2025

Il capitolo più recente del contenzioso sulla postazione di Simeri Crichi riguarda un diverso profilo: il regime giuridico del dispositivo T-EXSPEED. Il Giudice di Pace di Catanzaro, con sentenza n. 375/2025 del 3 dicembre 2025, ha accolto un ricorso avverso una multa elevata dalla stessa postazione, annullando il verbale sulla base di due motivi concorrenti.

Il primo motivo è quello già noto: la corsia di rilevazione non era coperta dal decreto prefettizio. Il secondo è più generale e di potenziale rilievo per tutti i verbali emessi dalla postazione: il T-EXSPEED V.2.0, nella versione installata a Simeri Crichi, “non è stato omologato ma semplicemente approvato”, e ciò ha reso illegittimo l’accertamento.

Il sequestro di atti e la richiesta di sospensione (2025)

I fatti non si sono limitati alle aule giudiziarie. Nei primi giorni di settembre 2025 è stato eseguito un sequestro di atti presso il Comune di Simeri Crichi relativo alla postazione. Il 14 ottobre 2025, la minoranza consiliare del Comune ha formalmente chiesto la sospensione temporanea del dispositivo in attesa della verifica della sua regolarità, richiamando le più recenti sentenze e un’ordinanza della Cassazione del 1° ottobre 2025.

In quella sede è stato reso pubblico un dato rilevante: i proventi da sanzioni elevate dalla postazione per gli anni 2023 e 2024 ammontano complessivamente a € 3.040.587,94. La minoranza ha altresì contestato la destinazione di parte di tali proventi, impiegati — secondo la ricostruzione fornita — per eventi di intrattenimento anziché per interventi di manutenzione stradale. La vicenda è documentata dalla Gazzetta del Simeri del 14 ottobre 2025.

Il Prefetto di Catanzaro che ha dato ragione all’automobilista

Non solo i giudici di pace. Come riportato dal Corriere della Calabria nel novembre 2021, anche il Prefetto di Catanzaro, pronunciandosi in sede di ricorso amministrativo, ha accolto il ricorso di un automobilista multato dalla stessa postazione. Questo conferma che i profili di contestazione descritti in questa scheda non sono stati sostenuti solo in sede giurisdizionale, ma hanno trovato accoglimento anche nell’ambito del procedimento amministrativo prefettizio.

Il regime del dispositivo MET T-EXSPEED: approvazione e non omologazione

Il dispositivo installato a Simeri Crichi è il MET T-EXSPEED, sistema multi-funzione prodotto da Kria S.r.l. Il Decreto Dirigenziale del MIT n. 236 del 5 giugno 2023 — il provvedimento ministeriale che lo riguarda — distingue nettamente le funzioni: per la rilevazione della velocità, il dispositivo è “approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada”; solo per la rilevazione degli accessi in ZTL il medesimo decreto utilizza il termine “omologato”.

Questa distinzione è al centro del dibattito giurisprudenziale più recente: approvazione e omologazione configurano regimi giuridici diversi, con procedure, presupposti e finalità distinti. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istruito una specifica pratica di richiesta di omologazione per la versione T-EXSPEED V.2.0, il che indica che quella versione non è stata ancora formalmente omologata per la funzione velocità.

Profili tecnici e procedimentali rilevanti

La distinzione tra omologazione e approvazione: profilo centrale

L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada prescrive che le apparecchiature di rilevazione della velocità siano omologate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — un procedimento formale che certifica la conformità tecnica dello strumento a standard predefiniti. L’approvazione ex art. 45 CdS è un procedimento distinto, con caratteristiche e finalità diverse.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato con chiarezza questo principio. Con ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, la Corte di Cassazione (sez. II civ.) ha stabilito che è illegittimo l’accertamento di velocità eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, precisando che approvazione e omologazione costituiscono “procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” ai sensi dell’art. 192 DPR 495/1992. Nello stesso solco si colloca l’ordinanza n. 13996 del 26 maggio 2025 della medesima sezione, che ribadisce: “è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”.

Applicato alla postazione di Simeri Crichi, questo principio assume rilievo diretto: il DD MIT n. 236/2023 qualifica il T-EXSPEED come “approvato” — non “omologato” — per la funzione di rilevazione della velocità. Il Giudice di Pace di Catanzaro ha fatto proprio questo argomento nella sentenza n. 375/2025, che ha annullato un verbale della stessa postazione anche per questo motivo. Si apre pertanto un profilo di contestazione concreto e di rilievo per i verbali elevati dalla postazione di Simeri Crichi, che merita un esame approfondito in sede di ricorso.

Sul punto si segnala che, al momento della redazione di questa scheda, il quadro della giurisprudenza di legittimità non è ancora stato definito in via unitaria dalle Sezioni Unite, e risulta che esiste almeno un’ordinanza della Cassazione (n. 7374 del 27 marzo 2026) con un’impostazione parzialmente diversa sul ruolo della taratura nel ragionamento complessivo. Ciò non diminuisce il peso degli argomenti favorevoli al ricorrente — confermati da pronunce recenti e dal merito locale —, ma rende ancora più necessaria la valutazione professionale del singolo caso.

Il decreto prefettizio del tratto e la direzione di rilevazione

Per i dispositivi fissi di controllo della velocità installati su strade extraurbane principali e secondarie, l’art. 142, comma 6, CdS richiede che il tratto stradale sia individuato con decreto del Prefetto — in sostanza, un atto della Prefettura che perimetra esattamente dove e come il dispositivo è autorizzato ad operare. Il decreto prefettizio vigente per questa postazione è quello del 28 aprile 2021, che circoscrive il funzionamento al solo senso di marcia Catanzaro-Crotone.

In sede di ricorso viene verificato se la rilevazione contestata rientri nella direzione di marcia autorizzata dal decreto. Le pronunce di annullamento del GdP Catanzaro già ricordate dimostrano che quando questa corrispondenza manca — o è dubbia — il verbale risulta privo di un presupposto essenziale di legittimità. Il ricorrente che ha ricevuto un verbale relativo a una rilevazione in direzione Crotone-Catanzaro si trova in una posizione che merita attenzione particolare.

Taratura periodica del dispositivo

I dispositivi di misura della velocità devono essere sottoposti a taratura periodica — una procedura tecnica che verifica e certifica la precisione delle misurazioni dello strumento in un determinato intervallo di tempo. Il certificato di taratura deve risultare in corso di validità alla data in cui è avvenuta la rilevazione contestata.

Il verbale della postazione di Simeri Crichi non indica la data dell’ultima taratura. In sede di ricorso viene richiesto all’ente accertatore di produrre il certificato; la sua mancanza o la sua scadenza antecedente alla data dell’accertamento costituisce profilo da sviluppare nell’ambito dell’opposizione.

Presegnalazione obbligatoria e segnaletica di preavviso

L’art. 142, comma 6-bis, CdS e il DM 13 giugno 2017, n. 282 — la normativa che disciplina la segnaletica preventiva obbligatoria per i dispositivi fissi di controllo della velocità — impongono che la presenza dell’autovelox sia segnalata agli utenti della strada con appositi cartelli, a distanza adeguata e conforme alle prescrizioni tecniche. La regolarità della segnaletica di preavviso — presenza, posizionamento, distanze, conformità al decreto — è un profilo verificabile in sede di ricorso sulla base della documentazione che il Comune è tenuto a produrre.

Corretta indicazione del tratto e del limite vigente

Il verbale deve identificare con precisione la strada su cui è avvenuta la rilevazione e il limite di velocità vigente in quel tratto alla data dell’accertamento. La SS 106 Jonica è strada statale di competenza ANAS; il limite di 70 km/h nel tratto al km 194+225 è confermato da fonti convergenti, ma l’ordinanza ANAS che ha istituito o confermato quel limite nel tratto specifico non risulta pubblicata in forma immediatamente reperibile. La verifica della corretta posa della segnaletica conforme all’ordinanza vigente alla data dell’accertamento è un elemento che emerge dall’esame documentale.

Tolleranza strumentale

Il DM 8 agosto 1997 stabilisce che alla velocità rilevata dallo strumento deve essere applicata una tolleranza a favore del trasgressore (5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h). Il verbale deve indicare se la velocità contestata è già al netto di tale riduzione, oppure riportare separatamente la velocità rilevata e quella contestata dopo la decurtazione della tolleranza. Una contestazione basata sulla velocità lorda, senza applicazione della tolleranza, inficerebbe la base di calcolo della sanzione.

Comunicazione dei dati del conducente (art. 126-bis CdS)

Poiché la violazione dell’art. 142 CdS comporta decurtazione di punti dalla patente, il verbale notificato al proprietario del veicolo deve contenere l’invito a comunicare i dati del conducente al momento dell’accertamento, ai sensi dell’art. 126-bis CdS. La correttezza di questa comunicazione — modalità, termini, e conseguenze in caso di omissione — è un profilo che viene esaminato nell’ambito del ricorso.

L’attività documentale che viene svolta nel ricorso

Nell’ambito del ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, il legale del ricorrente procede all’acquisizione e all’esame della documentazione che l’ente accertatore — in questo caso il Comune di Simeri Crichi e la Prefettura di Catanzaro — è tenuto a produrre per dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Non si tratta di un adempimento che spetta al cittadino svolgere prima di rivolgersi a un professionista: è un’attività che si svolge nell’ambito del ricorso stesso.

Per un verbale elevato dalla postazione di Simeri Crichi, i documenti tipicamente richiesti ed esaminati sono:

  • decreto prefettizio del 28 aprile 2021 (prot. n. 111231 nella sua forma modificata), con verifica del perimetro autorizzativo e della direzione di marcia coperta
  • decreto dirigenziale MIT di approvazione del dispositivo (DD n. 236 del 5 giugno 2023), con verifica della versione installata (base o V.2.0) e del regime applicato alla funzione velocità
  • certificato di taratura del dispositivo, valido alla data della rilevazione
  • ordinanza ANAS istitutiva del limite di 70 km/h nel tratto al km 194+225
  • documentazione fotografica completa prodotta dal dispositivo al momento dell’accertamento
  • documentazione tecnica sulla segnaletica di preavviso (planimetria, distanze, conformità al DM 282/2017)
  • verbale di installazione, messa in servizio e manutenzione del dispositivo
  • log di sistema del dispositivo relativo alla sessione di rilevazione

Dall’esame di questa documentazione emergono i motivi di ricorso più appropriati al caso concreto, tenendo conto anche dei due profili che hanno già prodotto annullamenti davanti al GdP Catanzaro: il perimetro del decreto prefettizio e il regime di approvazione del dispositivo.

Domande frequenti

Posso pagare la multa in misura ridotta e fare ricorso?

No. Il pagamento in misura ridotta equivale all’accettazione della sanzione e impedisce di proporre ricorso. Se intendi valutare un’opposizione, non effettuare il pagamento prima di aver ottenuto una valutazione professionale del caso.

Quanto tempo ho per fare ricorso?

Hai 60 giorni dalla notifica del verbale per ricorrere al Prefetto di Catanzaro (ricorso gratuito), oppure 30 giorni dalla notifica per ricorrere al Giudice di Pace di Catanzaro (con contributo unificato). I due termini non si sommano: sceglie uno dei due percorsi.

Il dispositivo T-EXSPEED è stato omologato o soltanto approvato?

Secondo il Decreto Dirigenziale MIT n. 236 del 2023, per la funzione di rilevazione della velocità il T-EXSPEED risulta “approvato” ai sensi dell’art. 45 CdS — non omologato in senso tecnico ai sensi dell’art. 142, comma 6, CdS. La distinzione è giuridicamente rilevante: la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 10505/2024 e n. 13996/2025) e il Giudice di Pace di Catanzaro nella sentenza n. 375/2025 hanno affermato che l’approvazione non equivale all’omologazione richiesta dalla norma per gli accertamenti di velocità.

Se il verbale indica la direzione Crotone-Catanzaro, cambia qualcosa?

Sì, in modo significativo. Il decreto prefettizio attualmente vigente (28 aprile 2021) autorizza il funzionamento del dispositivo nel solo senso Catanzaro-Crotone. I verbali relativi a rilevazioni nella direzione opposta (Crotone-Catanzaro) non trovano copertura nel provvedimento abilitativo. Il Giudice di Pace di Catanzaro ha già annullato verbali per questo motivo, sia nel 2021 che nel 2024.

Il Comune deve davvero produrre tutta la documentazione tecnica se faccio ricorso?

Sì. Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa — sia davanti al Prefetto che davanti al Giudice di Pace — l’onere di dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio grava sull’ente accertatore. È il Comune (e, per il decreto prefettizio, la Prefettura) a dover produrre la documentazione a sostegno della legittimità del verbale. Il ricorrente non è tenuto ad anticipare quel lavoro.

Ha senso fare ricorso anche per una multa di importo contenuto?

La valutazione non dipende solo dall’importo della sanzione. In presenza di decurtazione di punti dalla patente e di un quadro contestativo fondato su profili seri — come quelli documentati per questa postazione — la valutazione di un’opposizione può avere senso anche indipendentemente dall’importo della sanzione pecuniaria.

Devo fare io l’accesso agli atti prima di affidarmi a un legale?

No. L’acquisizione della documentazione tecnica (decreti prefettizi, taratura, approvazione/omologazione) è un’attività che si svolge nell’ambito del ricorso, a cura del legale che lo cura. Non è un adempimento che ti spetta prima di rivolgerti a un professionista. Anzi, avviare il ricorso è spesso il modo più efficace per ottenere quella documentazione, perché nel procedimento di opposizione l’ente accertatore è tenuto a produrla.

Quando può avere senso valutare un ricorso

Va premesso un punto importante: nel procedimento di opposizione al verbale, sia davanti al Prefetto che davanti al Giudice di Pace, è la pubblica amministrazione — il Comune di Simeri Crichi, la Prefettura di Catanzaro — a dover dimostrare la regolarità del procedimento sanzionatorio. Il ricorrente non è tenuto ad anticipare il lavoro probatorio: spetta all’amministrazione produrre la documentazione tecnica e giuridica a sostegno del verbale.

La postazione di Simeri Crichi presenta due profili di contestazione strutturali, documentati da pronunce già emesse: il perimetro del decreto prefettizio (limitato al solo senso Catanzaro-Crotone dopo il 2021) e il regime di approvazione del dispositivo in luogo dell’omologazione ministeriale. A questi si aggiungono i profili tecnici ricorrenti per ogni autovelox fisso: taratura, segnaletica di preavviso, corretta applicazione della tolleranza strumentale. La valutazione di proporre ricorso dipende dalla configurazione complessiva di questi elementi nel singolo verbale, che richiede un esame professionale specifico.

Chi ha ricevuto un verbale dalla postazione di Simeri Crichi e intende valutare un’opposizione può proporla:

  • davanti al Prefetto di Catanzaro ex art. 203 CdS, entro 60 giorni dalla notifica del verbale — ricorso gratuito;
  • davanti al Giudice di Pace di Catanzaro ex art. 204-bis CdS, entro 30 giorni dalla notifica del verbale — con contributo unificato.

Valuta il tuo caso con chi conosce questa postazione

Se hai ricevuto un verbale elevato dall’autovelox della SS 106 Jonica a Simeri Crichi, puoi mandarcelo per una valutazione preliminare. Esamineremo i profili tecnici e giuridici del tuo caso — la direzione di rilevazione, il regime del dispositivo, la taratura, la segnaletica — alla luce di quanto documentato sulla postazione. Invia la tua multa e ti diciamo cosa emerge dall’analisi.