Indice degli argomenti
Le righe che seguono esaminano la postazione di rilevamento automatico della velocità installata in Via Venera, all’altezza del km 322+507, nel Comune di Sanguinetto (VR). L’obiettivo è fornire a chi abbia ricevuto un verbale elevato in quel tratto gli strumenti tecnici e procedimentali per orientare una valutazione consapevole prima di decidere come comportarsi.
Il dispositivo impiegato è un Velocar Red&Speed EVO-R, apparecchiatura fissa per la rilevazione della velocità istantanea, operante in direzione Cerea. L’accertamento avviene in modalità differita, senza contestazione immediata al conducente, e i verbali vengono notificati — in molti casi — tramite la piattaforma digitale SEND (Servizio Notifiche Digitali della Pubblica Amministrazione). Questa scheda esamina tre profili di verifica prioritari: la natura del provvedimento ministeriale che legittima l’uso del dispositivo (approvazione o omologazione), la corretta presegnalazione della postazione, e le modalità di calcolo dei termini quando la notifica avviene via SEND.
Si tratta di una scheda di interesse generale, utile a chiunque sia stato sanzionato dalla medesima postazione: non commenta casi individuali né anticipa esiti di eventuali ricorsi.
Scheda sintetica della postazione
| Comune | Sanguinetto (VR) |
|---|---|
| Strada / Località | Via Venera, km 322+507 |
| Direzione di rilevazione | Direzione Cerea |
| Tipo di controllo | Autovelox fisso — rilevazione puntuale (velocità istantanea) |
| Violazione contestata | Eccesso di velocità |
| Articolo del Codice della Strada | Art. 142, comma 8, d.lgs. 285/1992 |
| Ente accertatore | Polizia Locale del Comune di Sanguinetto (VR) |
| Dispositivo indicato nel verbale | Velocar Red&Speed EVO-R — Matricola n. 456 — Decreto di Approvazione n. 4708 del 01/08/2016 |
| Taratura | Certificato LAT 101 R788_2025_ACCR_VX del 23/06/2025 (laboratorio accreditato) |
| Limite di velocità nel tratto | 50 km/h |
| Tolleranza applicata | 5% con minimo 5 km/h (art. 345 c. 2 DPR 495/1992) |
| Modalità di accertamento | Differita — dispositivo da remoto ai sensi dell’art. 4 L. 168/2002 |
| Decreto Prefettizio | Prefettura di Verona, prot. n. 0062969 del 12/07/2023 |
| Presegnalazione | Non indicata nel verbale — da verificare mediante accesso agli atti |
| Notifica | Tramite piattaforma SEND (D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020; D.M. 58/2022) |
| Contestazione | Differita |
| Elementi principali da verificare | Natura del provvedimento ministeriale (approvazione vs omologazione); presegnalazione obbligatoria; data di perfezionamento notifica SEND; copertura del decreto prefettizio sul tratto specifico |
Cosa risulta dal verbale
Il verbale elevato dalla Polizia Locale di Sanguinetto descrive una rilevazione effettuata dal dispositivo Velocar Red&Speed EVO-R installato in Via Venera. L’accertamento è di tipo differito: l’apparecchiatura opera da remoto, senza la presenza di agenti sul posto al momento della rilevazione, come consentito dall’art. 4 della Legge 168/2002. Il verbale viene quindi notificato al proprietario del veicolo risultante dalla targa.
Dal documento risulta indicato un Decreto di Approvazione n. 4708 del 01/08/2016 quale titolo autorizzativo del dispositivo, nonché un certificato di taratura rilasciato nel 2025 da laboratorio accreditato LAT 101. Il decreto prefettizio della Prefettura di Verona (prot. n. 0062969 del 12/07/2023) è indicato come atto autorizzativo dell’utilizzo da remoto della postazione.
Il verbale non reca alcuna menzione della segnaletica di preavviso né della relativa documentazione installativa: la presenza, la posizione e la conformità dei cartelli di presegnalazione sono elementi che non si possono ricavare dal solo testo del verbale e che richiedono un accesso agli atti dedicato. La velocità contestata è quella al netto della tolleranza minima prevista dalla normativa.
Quando la notifica avviene tramite piattaforma SEND, la data rilevante per il calcolo di tutti i termini — pagamento in misura ridotta, ricorso, comunicazione dei dati del conducente — non corrisponde alla data di spedizione né alla data di emissione del verbale, bensì alla data di perfezionamento della notifica digitale secondo le regole del D.M. 58/2022. Tale data deve essere verificata direttamente sulla piattaforma SEND.
Quali verifiche fare sul verbale e sulla postazione
1. Approvazione ministeriale o omologazione: una distinzione che conta
Il profilo tecnico-giuridico di maggiore rilevanza riguarda la natura del provvedimento ministeriale che autorizza l’impiego del Velocar Red&Speed EVO-R. Il verbale riporta la locuzione “Decreto di Approvazione”, non “omologazione”. Si tratta di una distinzione che ha assunto rilievo giuridico significativo.
L’art. 142, comma 6, del Codice della Strada e l’art. 192 del DPR 495/1992 prevedono che le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità siano omologate oppure approvate dal Ministero competente. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito — con orientamento poi recepito dalla giurisprudenza di legittimità — che l’affidabilità metrologica dello strumento deve essere garantita da un provvedimento ministeriale che ne attesti l’idoneità tecnica in modo rigoroso. Non qualsiasi atto denominato “decreto di approvazione” equivale a un’omologazione in senso tecnico.
In concreto, occorre verificare mediante accesso agli atti: (a) la natura esatta del provvedimento n. 4708 del 01/08/2016, il suo contenuto e le condizioni di utilizzo ivi previste; (b) se il modello Velocar Red&Speed EVO-R disponga di omologazione ministeriale in senso stretto o soltanto di approvazione; (c) se il provvedimento fosse ancora in vigore e non necessitasse di rinnovo alla data della rilevazione. La distinzione non è meramente nominale: la giurisprudenza ha in più casi ritenuto che l’assenza di una vera omologazione possa incidere sull’attendibilità giuridica della misurazione.
2. Presegnalazione obbligatoria: cosa prevede la norma e come verificarla
L’art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada impone che le postazioni fisse di rilevamento della velocità siano adeguatamente presegnalate. Il DM 11 agosto 2017 n. 282 ha disciplinato in modo specifico le modalità di installazione della segnaletica di preavviso: distanza minima dal dispositivo, visibilità, tipo di segnale. L’obbligo di presegnalazione è considerato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità un requisito di legittimità dell’accertamento, non una mera formalità.
Nel verbale esaminato non vi è alcuna indicazione relativa alla segnaletica di preavviso: né la tipologia dei cartelli, né la loro distanza dalla postazione, né alcun riferimento all’ordinanza di installazione. Questo non significa automaticamente che la presegnalazione sia assente — potrebbe semplicemente non essere menzionata nel testo del verbale — ma rende necessaria una verifica documentale.
Chi intende approfondire questo profilo deve richiedere all’ente accertatore, mediante istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990: l’ordinanza di installazione dell’apparecchiatura, la planimetria della postazione con indicazione dei segnali, le fotografie dello stato della segnaletica alla data della violazione e il verbale di collaudo o messa in servizio. Solo da questi documenti è possibile stabilire se la presegnalazione fosse presente, corretta nella tipologia e posizionata alla distanza prescritta.
3. Notifica tramite SEND: come si calcola la data di perfezionamento
Quando un verbale viene notificato attraverso la piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali disciplinato dall’art. 26 del D.L. 76/2020 e dal D.M. 58/2022), la data rilevante per tutti i termini processuali e procedimentali non è quella di emissione o di spedizione del verbale, ma quella di perfezionamento della notifica digitale.
In base alle regole del sistema SEND, la notifica si perfeziona: per il destinatario che accede alla piattaforma, al momento dell’accesso; in assenza di accesso, decorsi sette giorni dal deposito dell’atto sulla piattaforma (con specifiche eccezioni). Da quella data decorrono: i 5 giorni per il pagamento in misura ridotta senza decurtazione di punti (ove applicabile), i 60 giorni per la presentazione del ricorso al Prefetto ex art. 203 CdS, i 30 giorni per il ricorso al Giudice di Pace ex art. 204-bis CdS, e i 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente ex art. 126-bis CdS.
La data di perfezionamento non risulta stampata sul verbale cartaceo o nel PDF notificato: è necessario accedere direttamente alla propria area riservata sulla piattaforma SEND per individuarla con esattezza. Un errore nel calcolo della decorrenza può portare alla tardività del pagamento ridotto o, in senso contrario, a un’errata valutazione dell’ammissibilità del ricorso.
4. Decreto prefettizio: verifica della copertura del tratto specifico
L’utilizzo da remoto di un autovelox fisso senza la presenza dell’agente accertatore è consentito dall’art. 4 della Legge 168/2002 soltanto su tratti stradali previamente individuati con decreto del Prefetto competente per territorio. Il decreto prefettizio della Prefettura di Verona (prot. n. 0062969 del 12/07/2023) è indicato nel verbale come atto autorizzativo.
La verifica da compiere non si limita all’esistenza del decreto, ma riguarda il suo contenuto: occorre accertare che il tratto specifico — Via Venera km 322+507, direzione Cerea, nel Comune di Sanguinetto — sia effettivamente ricompreso nell’individuazione, e che il decreto non fosse scaduto o sospeso alla data dell’accertamento. Il decreto deve essere acquisito mediante accesso agli atti.
5. Taratura periodica dell’apparecchiatura
Il certificato di taratura indicato nel verbale risale al 23 giugno 2025 ed è stato rilasciato da un laboratorio accreditato (LAT 101). La taratura periodica è un requisito di affidabilità metrologica dello strumento: la giurisprudenza ha più volte affermato che un dispositivo non tarato, o la cui taratura risulti scaduta alla data del fatto, non offre garanzie sufficienti sull’esattezza della misurazione.
In questo caso il certificato è recente e il laboratorio accreditato è identificato. Rimane utile verificare, mediante accesso agli atti, che il certificato sia relativo proprio alla matricola n. 456 dell’apparecchio impiegato, che la taratura sia stata effettuata nelle modalità previste dalla normativa metrologica e che non siano intercorsi interventi tecnici sull’apparecchiatura successivi alla taratura e antecedenti all’accertamento.
6. Termine di notifica ex art. 201 CdS
L’art. 201, comma 1, del Codice della Strada impone che il verbale sia notificato entro 90 giorni dalla data dell’accertamento. Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza della sanzione. Chi riceve un verbale da questa postazione deve quindi verificare sia la data dell’accertamento — indicata nel verbale — sia la data di perfezionamento della notifica (da ricostruire su SEND, come indicato al punto precedente), accertando che tra le due non siano decorsi più di 90 giorni.
Documenti da richiedere all’ente accertatore
Chi intende approfondire la propria posizione può presentare formale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 alla Polizia Locale del Comune di Sanguinetto. L’ente è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. I documenti rilevanti per questa postazione sono:
- Decreto ministeriale di omologazione o approvazione del dispositivo Velocar Red&Speed EVO-R (n. 4708 del 01/08/2016), con allegati tecnici e condizioni d’uso
- Certificato di taratura in corso di validità alla data dell’accertamento, relativo alla matricola specifica dell’apparecchiatura (n. 456), con indicazione del laboratorio accreditato e delle modalità operative
- Decreto Prefettizio di individuazione del tratto (Prefettura di Verona, prot. n. 0062969 del 12/07/2023), con allegati che identifichino il tratto specifico di Via Venera
- Ordinanza istitutiva del limite di velocità di 50 km/h nel tratto (sindacale o di altro ente competente)
- Ordinanza di installazione dell’apparecchiatura e planimetria della postazione
- Documentazione relativa alla segnaletica di preavviso: ubicazione dei cartelli, distanza dalla postazione, fotografie dello stato dei segnali alla data dell’accertamento, verbale di installazione
- Verbale di messa in servizio dell’apparecchiatura e registro degli interventi di manutenzione
- Fotogrammi integrali dell’accertamento (sequenza completa, non solo l’immagine eventualmente allegata al verbale notificato)
- Manuale d’uso e manutenzione del dispositivo, nella versione applicabile al modello in uso
Quando può avere senso valutare un ricorso
Un verbale elevato dalla postazione di Via Venera non è automaticamente contestabile per il solo fatto di provenire da quella postazione. La presenza di un dispositivo fisso, di un decreto prefettizio e di un certificato di taratura recente costituisce un quadro che, a prima lettura, appare proceduralmente strutturato. Diventa rilevante valutare un ricorso quando, dall’esame del verbale e dei documenti acquisiti con l’accesso agli atti, emergano criticità concrete relative a uno o più dei profili illustrati: la natura del provvedimento ministeriale sul dispositivo, l’effettiva conformità della presegnalazione al DM 282/2017, la copertura del decreto prefettizio sul tratto specifico, la correttezza del calcolo della data di perfezionamento della notifica SEND.
L’eventuale opportunità di proporre ricorso dipende quindi dalle risultanze documentali, non da valutazioni astratte. Costituiscono possibili profili di contestazione, in via generale: l’assenza di vera omologazione ministeriale del dispositivo; la presegnalazione mancante o non conforme; la tardività della notifica rispetto al termine di 90 giorni dall’accertamento; l’omessa indicazione o la non corrispondenza tra tratto individuato nel decreto prefettizio e tratto di effettiva rilevazione.
Il ricorso può essere proposto davanti a due sedi: il Prefetto di Verona, entro 60 giorni dalla notifica perfezionata, con ricorso gerarchico ex art. 203 CdS (gratuito, salvo il bollo); oppure il Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica, con opposizione ex art. 204-bis CdS (soggetta a contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002). Le due sedi sono alternative: scegliere l’una preclude l’altra.
Domande frequenti
Cosa cambia tra “decreto di approvazione” e “omologazione” dell’autovelox?
In termini giuridici, l’omologazione ministeriale è il provvedimento che attesta — a esito di verifiche tecniche standardizzate — che un tipo di apparecchiatura è idoneo all’uso per l’accertamento delle infrazioni. La mera “approvazione” può avere portata diversa, a seconda del contenuto dell’atto. La Corte Costituzionale ha chiarito che l’affidabilità metrologica degli strumenti di misura è un elemento di garanzia per il destinatario della sanzione: un provvedimento che non rispetti i requisiti previsti dalla normativa tecnica può incidere sulla validità dell’accertamento. La verifica richiede l’acquisizione del testo integrale del decreto ministeriale citato nel verbale.
Come faccio a sapere la data esatta di perfezionamento della notifica se il verbale è arrivato via SEND?
La data di perfezionamento non compare sul documento notificato. Deve essere ricostruita accedendo alla propria area riservata sulla piattaforma SEND (send.pagopa.it) con le credenziali SPID o CIE. La piattaforma registra sia la data di deposito dell’atto sia — se si è avuto accesso — la data e l’ora di apertura della notifica. È da questa data che decorrono i termini per il pagamento ridotto, per il ricorso e per la comunicazione dei dati del conducente. In assenza di accesso alla piattaforma entro sette giorni dal deposito, la notifica si considera perfezionata decorso tale periodo.
Ho ricevuto il verbale come proprietario del veicolo, non ero io alla guida: cosa devo fare?
In caso di accertamento differito, il verbale viene notificato al proprietario del veicolo risultante dalla targa. Se al momento dell’infrazione il veicolo era condotto da un’altra persona, il proprietario è tenuto a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada. Il mancato rispetto di questo termine espone a una sanzione aggiuntiva autonoma. La comunicazione deve avvenire nelle forme indicate dall’ente accertatore. Attenzione: proporre ricorso contro il verbale originario non sospende automaticamente l’obbligo di comunicazione.
Il decreto prefettizio è del 2023: è ancora valido?
La validità nel tempo del decreto prefettizio dipende dal contenuto dell’atto stesso, che può avere durata determinata o indeterminata. È opportuno verificare, mediante accesso agli atti, che il decreto non fosse scaduto alla data dell’accertamento e che non necessitasse di rinnovo o proroga. Va inoltre controllato che il tratto specifico di Via Venera — nella direzione e al chilometro indicati nel verbale — sia effettivamente individuato nell’allegato tecnico del decreto, e non solo il nome della via in termini generici.
Posso fare ricorso dopo aver pagato in misura ridotta?
No. Il pagamento in misura ridotta entro i termini previsti costituisce acquiescenza alla sanzione e preclude qualsiasi impugnazione successiva. Una volta effettuato il pagamento, sia il ricorso al Prefetto sia il ricorso al Giudice di Pace risultano inammissibili. È importante quindi valutare la propria posizione prima di procedere al pagamento, anche qualora si avesse intenzione di pagare solo per chiudere la pratica.
Meglio il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Le due sedi presentano caratteristiche diverse. Il ricorso al Prefetto (ex art. 203 CdS, entro 60 giorni) è gratuito e viene deciso in sede amministrativa: in caso di rigetto, l’interessato riceve un’ordinanza-ingiunzione e può comunque adire il Giudice di Pace entro 30 giorni. Il ricorso diretto al Giudice di Pace (ex art. 204-bis CdS, entro 30 giorni) è una sede giurisdizionale, soggetta a contributo unificato, con possibilità di piena cognizione del merito. La scelta tra le due vie dipende dalla natura dei vizi contestati, dalla complessità documentale del caso e da considerazioni di tipo economico e strategico che è opportuno valutare con l’assistenza di un professionista.
La segnaletica di preavviso della postazione è obbligatoria anche in zona urbana?
L’obbligo di presegnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, introdotto dall’art. 142 comma 6-bis CdS e disciplinato dal DM 282/2017, si applica in linea generale alle postazioni che operano in modalità differita. La classificazione della strada (urbana o extraurbana) può incidere sulle modalità specifiche della presegnalazione — distanza del cartello, tipologia — ma non sull’obbligo in sé. La conformità della segnaletica installata alla normativa vigente è verificabile solo con l’acquisizione della documentazione dall’ente accertatore.
Valutazione preliminare del tuo verbale
Se ha ricevuto un verbale elevato dalla postazione di Via Venera a Sanguinetto e desidera capire quali elementi tecnici e procedimentali meritino un approfondimento nel suo caso specifico, può sottoporci il documento per una valutazione preliminare: invia la tua multa e verificheremo il provvedimento ministeriale sul dispositivo, la documentazione sulla presegnalazione, i termini di notifica e gli altri profili rilevanti.
